Divieto prefettizio di detenzione armi e condanna per caporalato (TAR Lombardia n. 981 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 r.d. n. 773/1931 non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma una prognosi probabilistica di inaffidabilità nell’uso delle armi, che può fondarsi anche su fatti estranei alla materia delle armi. L’ampia discrezionalità dell’autorità prefettizia esime da una motivazione analitica, salvo il sindacato su irragionevolezza e travisamento dei presupposti. La condanna definitiva per un grave reato contro la personalità individuale, per le modalità di realizzazione, può essere valorizzata anche a distanza di anni dalla commissione dei fatti.
Il Fatto
Con decreto del 16.10.2024 il Prefetto di Mantova ha vietato a un privato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, sul presupposto del venir meno del requisito di affidabilità. Il provvedimento muoveva dalla proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, fondata su un deferimento per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. e su un arresto in flagranza per il delitto di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen., con arresto convalidato e richiesta cautelare rigettata.
Acquisita nel procedimento la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16.02.2023, di conferma della condanna di primo grado per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’interessato ha impugnato il divieto davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di attualità della valutazione di inaffidabilità. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia di autorizzazioni di polizia. La detenzione di armi costituisce deroga al divieto generale e non è oggetto di un diritto assoluto, ma è subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità. Il divieto anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica e ha natura cautelare e preventiva: non richiede la dimostrazione dell’abuso, essendo sufficiente il pericolo dello stesso.
L’art. 39 r.d. n. 773/1931 abilita il Prefetto a vietare la detenzione alle persone ritenute capaci di abusarne, considerando sufficienti elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato. La norma non esige un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull’assenza di rischio di abusi, che può basarsi anche su situazioni prive di rilevanza penale.
Quanto all’intensità del sindacato, il giudice amministrativo valuta la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione prefettizia e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio necessariamente probabilistico per la natura preventiva della misura.
Nel caso concreto, il provvedimento si fonda su elementi obiettivi e sulla condanna definitiva per il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., con condotte connotate da particolare gravità: condizioni di lavoro, alloggiative e igieniche degradanti, con sistematica soggezione dei lavoratori alla vigilanza di caporali. Tali fatti, autoevidenti del venir meno delle condizioni minime di affidabilità, non imponevano ulteriori indagini sulla personalità dell’interessato. La distanza temporale dall’avvio del procedimento non integra causa di illegittimità, potendo quei fatti essere valorizzati per il loro allarme sociale anche a distanza di anni, una volta cristallizzati in una sentenza irrevocabile.
È irrilevante che le condotte non attengano all’uso delle armi, poiché l’inibizione può fondarsi anche su fatti di reato non connessi alla materia. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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