Interdittiva antimafia e società “testa di legno” eterodiretta da amministratore di fatto (TAR Lombardia n. 979 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, gli elementi indiziari acquisiti dalla Prefettura devono essere valutati in chiave unitaria e sistematica, non parcellizzata, secondo il criterio del “più probabile che non”. La finalità anticipatoria della misura, estranea a qualsiasi logica sanzionatoria, consente di fondare la prognosi di permeabilità mafiosa anche su una condanna non definitiva e su dati non penalmente rilevanti o già oggetto di assoluzione. Assume rilievo la continuità gestionale tra la società attenzionata e imprese già attinte da interdittiva, desumibile da indizi convergenti quali l’identità della sede, la coincidenza dei dipendenti e i legami parentali con soggetti pregiudicati. La misura prefettizia è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità e della coerenza del giudizio complessivo.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, costituita nel 2023 e operante in un locale del bresciano, ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto, deducendo eccesso di potere per avere l’Amministrazione ravvisato connessioni inesistenti sulla base di presupposti enfatizzati.
La Prefettura, dopo il preavviso ex art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. n. 159/2011 rimasto senza osservazioni, aveva valorizzato le risultanze del Gruppo interforze antimafia e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ritenendo la ricorrente una “testa di legno” e longa manus di un soggetto amministratore di fatto di altre due società già destinatarie di provvedimenti interdittivi. Il ricorso è affidato a un unico motivo. La domanda cautelare era stata rigettata per difetto del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’interdittiva prefettizia, misura preventiva volta ad anticipare la soglia di difesa sociale contro fenomeni di contiguità con la criminalità organizzata. Il parametro di accertamento è quello del “più probabile che non”: la valutazione, espressione di ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e della coerenza rispetto ai fatti accertati.
Rilevano i provvedimenti del giudice penale che rechino condanna, anche non definitiva, per i delitti “spia” ex art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159/2011, tra cui l’usura ex art. 644 cod. pen. Il giudizio prefettizio può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari — tra cui collegamenti parentali, cointeressenze societarie, frequentazioni — purché nel loro insieme idonei a fondare la prognosi di condizionamento. La Corte richiama il Cons. Stato n. 115 del 2015, il Cons. Stato n. 2651 del 2020 e il Cons. Stato n. 4206 del 2024.
Il quadro indiziario è corposo e convergente: la sede legale coincide con quella delle due società già interdette; la ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con una di esse il giorno successivo alla cessazione dell’attività dell’altra; alla sottoscrizione ha partecipato un soggetto privo di ruoli societari; i dipendenti sono i medesimi; emergono legami di parentela e convivenza con il pregiudicato; dalle dichiarazioni di un dipendente risulta che l’amministratore formale non esercita poteri direttivi.
Il Collegio respinge la tesi dell’autonomia delle realtà imprenditoriali e la censura di violazione della presunzione di non colpevolezza. La lettura parcellizzata dei singoli elementi, proposta dalla ricorrente, è inidonea a indebolire la valenza indiziaria della valutazione complessiva. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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