Conti eco-pass improcedibili per mancata parifica della Ragioneria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 124 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto i proventi del ticket eco-pass istituito con ordinanza commissariale nell’ambito dello stato di emergenza, la parifica dei conti spetta alla Ragioneria territoriale dello Stato, quale amministrazione competente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011. La parifica apposta dal servizio finanziario dell’amministrazione comunale, estranea a tale competenza, deve considerarsi tamquam non esset, potendo al più coadiuvare la Ragioneria ma non sostituirsi ad essa. Il giudizio di conto, in difetto della parifica dell’organo competente, va dichiarato improcedibile, restando preclusa al Collegio ogni pronuncia di merito, ivi compresa quella sul discarico del contabile. Gli atti vanno restituiti al magistrato istruttore.

Il Fatto

Il Comune di Messina, all’esito del giudizio di resa di conto concluso con decreto monocratico, depositava tramite il sistema SIRECO i conti giudiziali resi dalla società affidataria della riscossione del ticket eco-pass, relativi agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013. I conti erano accompagnati dalla determinazione del responsabile del dipartimento servizi finanziari comunale e dalla comunicazione della società attestante i modelli riepilogativi e di dettaglio.

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale, con memoria, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità dei conti per mancata parifica da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato. La società, in liquidazione, costituitasi, evidenziava la sovrapponibilità della fattispecie a quella oggetto di precedente pronuncia della medesima Sezione e sollecitava analogo esito, sottolineando in subordine la regolarità dei conti e l’estraneità ad eventuali errori procedurali del Comune.

La Motivazione della Corte

La Sezione condivide la ricostruzione del magistrato incaricato e le conseguenze trattene. La gestione dei ticket eco-pass, istituiti con ordinanza commissariale del 5 marzo 2010 n. 19, deve essere riferita al sindaco quale commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio, con la conseguente sottoposizione dei relativi conti al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato.

Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 2, comma 1, lettera c), e art. 5 della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, che disciplina le modalità di rendicontazione dei commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali. A tale organo è riservato il compito di parificare i conti prima della loro trasmissione alla Corte dei conti.

Nel caso concreto tali coordinate non sono state rispettate. La parifica apposta dal servizio finanziario comunale è tamquam non esset, provenendo da amministrazione non competente, che al più avrebbe potuto coadiuvare la Ragioneria ma non certo sostituirsi alla stessa. La Sezione richiama, in senso conforme, i rilievi della nota della Ragioneria del 22 dicembre 2016.

La regola vale per tutte le gestioni esaminate, compresa quella relativa al 2013: la chiusura della contabilità emergenziale non è avvenuta immediatamente con la cessazione del regime, ma solo dopo il passaggio di consegne tra il commissario delegato e il segretario comunale. Spetterà al magistrato relatore, nella successiva istruttoria, individuare il momento concreto della transizione tra contabilità emergenziale e ordinaria.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dei conti, restando preclusa al Collegio ogni pronuncia di merito, inclusa quella sollecitata in via subordinata sul discarico della società, con restituzione degli atti al magistrato designato per i provvedimenti necessari. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in ragione della particolarità e complessità della materia e dell’assenza di condotte dolose o gravemente negligenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *