Adesione a CER in forma cooperativa: parere negativo per carenza motivazionale su stretta necessità e sostenibilità (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 110 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, è soggetto al controllo preventivo di conformità della Corte dei conti. Ove la partecipazione riguardi una comunità energetica rinnovabile già costituita in forma societaria, l’onere motivazionale imposto dal TUSP non può ritenersi assolto dalla mera indicazione dei vantaggi dell’adesione rispetto alla costituzione autonoma. È necessario che l’ente dia conto della “stretta necessità” della scelta societaria rispetto ad altre possibili configurazioni giuridiche — quali associazione o consorzio — e della sostenibilità finanziaria dell’operazione, sia in senso oggettivo, con riferimento all’equilibrio economico-finanziario della società, sia in senso soggettivo, in relazione all’impatto sugli equilibri di bilancio dell’ente. La mancata acquisizione di statuto, bilanci e piano economico-previsionale prima della deliberazione configura una carenza motivazionale che determina l’espressione di parere negativo, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di discostarsene motivando analiticamente ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Il Comune di Cossogno (VB) trasmetteva alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva approvato l’adesione alla “Comunità Energetica Rinnovabile Dinamo, Società Cooperativa S.p.A.”, mediante acquisizione di una quota sociale minima del valore nominale di euro 25,00. L’operazione veniva inquadrata dall’ente come funzionale al perseguimento di finalità istituzionali connesse alla transizione energetica e al contenimento della spesa energetica.
Gli atti trasmessi non contenevano elementi essenziali per la valutazione dell’operazione, rimandando a un momento successivo — prima della sottoscrizione della domanda di adesione — l’acquisizione di statuto, atto costitutivo, regolamento, visura camerale, bilanci e piano economico-previsionale.
La Motivazione della Corte
La deliberazione consiliare rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, TUSP, atteso che autorizza l’acquisto di una partecipazione in una società preesistente e non ricorre un’ipotesi di acquisto in conformità a espresse previsioni legislative. La verifica di conformità si articola quindi sulla sussistenza dei presupposti motivazionali previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e dagli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
La Sezione evidenzia una pluralità di carenze motivazionali. Quanto al requisito della “stretta necessità” della partecipazione, la relazione allegata si limita a richiamare finalità istituzionali di carattere generale, senza confrontare la forma societaria cooperativa con le altre forme organizzative che la disciplina europea e nazionale ammette per le CER. La normativa non impone una veste giuridica societaria, sicché l’ente avrebbe dovuto motivare analiticamente la scelta della cooperativa rispetto a configurazioni alternative, anche in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. La motivazione offerta — basata sulla complessità organizzativa e sui costi di una costituzione autonoma — non soddisfa tale onere.
In relazione alla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione delineata dalle Sezioni Riunite, deliberazione n. 16 del 2022: da un lato la capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario; dall’altro l’impatto dell’operazione sugli equilibri di bilancio dell’ente. Nel caso di specie, l’assenza di bilanci e piano economico-previsionale preventivi preclude qualsiasi valutazione sulla redditività dell’investimento e sui benefici attesi, che risultano puramente previsionali e non stimati.
Ulteriori profili di carenza riguardano la mancata verifica dello statuto in ordine a eventuali prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., la mancata indicazione dei benefici per la comunità locale, la mancanza di informazioni sulla diffusione dell’iniziativa e sulla situazione patrimoniale della società. La sola limitazione dell’esposizione economica alla quota sottoscritta non assolve l’onere motivazionale, poiché non esclude futuri impegni negoziali richiedenti separati atti consiliari.
Alla luce di tali carenze, la Sezione esprime parere negativo sull’acquisizione della partecipazione, subordinando la possibilità di procedervi — ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP — a una motivazione analitica delle ragioni del discostamento e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
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Nota della Redazione
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