Patteggiamento e inconferibilità: onere dichiarativo escluso nel caso di pena sospesa (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 48 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con pena detentiva inferiore a due anni e sospesa condizionalmente, non integra la causa di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e non impone al dipendente la dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013, atteso che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, ha implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013 nella parte in cui equiparava il patteggiamento alla condanna. Ne deriva che l’omessa dichiarazione non è illecita e non può fondare la responsabilità amministrativa per danno erariale, difettando l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Il venir meno dell’obbligo dichiarativo in capo al dipendente esclude altresì la responsabilità del sindaco e del responsabile della prevenzione della corruzione che non abbiano richiesto la dichiarazione stessa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente pubblico, il sindaco e la segretaria comunale con funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di complessivi € 6.720,49 in favore di un ente locale. La tesi attorea muoveva dall’omessa presentazione, da parte del dipendente, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, funzionale a celare una precedente sentenza di condanna per peculato intervenuta in forza di patteggiamento.
Il rapporto di lavoro era stato reso in regime di scavalco condiviso, mediante convenzione tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore, con conferimento della responsabilità dell’area economico-finanziaria e connessa indennità di posizione. La Procura imputava il danno in via principale a titolo di dolo al dipendente e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, al sindaco e alla segretaria. I convenuti, non tutti costituiti, contestavano la nullità dell’atto di citazione, l’insussistenza della causa di inconferibilità e l’assenza dell’elemento soggettivo, eccependo altresì la prescrizione di parte della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione. La notizia di danno ex art. 51 d.lgs. n. 174/2016 era specifica e concreta, essendo pervenuta da segnalazione della Guardia di Finanza con espressa indicazione del pregiudizio riferito all’ente. L’atto introduttivo conteneva l’individuazione e la quantificazione del danno, con esclusione della retribuzione connessa all’attività di istruttore direttivo, sicché nessuna presunzione automatica di danno era stata posta a fondamento della domanda.
Sul piano della prescrizione, la Corte dichiara estinto il diritto per l’annualità 2018, non ravvisando prova di un occultamento doloso. Il collegio aderisce all’indirizzo secondo cui il doloso occultamento non coincide con la realizzazione del danno, ma richiede un quid pluris di condotta ulteriore finalizzata a impedire la conoscenza del pregiudizio; in assenza di un obbligo dichiarativo in capo al dipendente, tale requisito non è configurabile. Il termine quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dalla conoscibilità dell’ingiustizia del danno, con estensione di centosettantasei giorni per la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.
Nel merito, la Corte affronta la questione centrale della persistente vigenza della clausola di equiparazione tra patteggiamento e condanna. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 524 del 2024, il Collegio ritiene che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. abbia implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013: la norma sull’inconferibilità è legge diversa da quella penale e cede di fronte alla clausola che limita gli effetti extra-penali delle sentenze di patteggiamento. Il principio di specialità non è invocabile, essendo la disposizione processuale diretta proprio a contenere l’efficacia delle norme extra-penali che equiparano il patteggiamento alla condanna. La Corte precisa però che tale disciplina opera dal 30.12.2022, restando applicabile ai fatti anteriori la previgente equiparazione.
Ciò nonostante, la domanda è respinta. Lo scavalco condiviso, non configurando un nuovo rapporto di lavoro, non impone la reiterazione della dichiarazione presso l’ente utilizzatore, già resa all’ente di appartenenza. Inoltre, il dipendente non era tenuto a indicare la sentenza di patteggiamento con pena inferiore a due anni e sospesa, ai sensi dell’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002, come confermato dalla Cass. pen. Sez. V n. 38152/2023 e dalla sentenza assolutoria del giudice penale sulle medesime dichiarazioni. Difetta quindi il dolo e persino la colpa grave, non essendo esigibile un comportamento diverso in ragione dell’ambiguità normativa; l’affidamento sulla correttezza delle autodichiarazioni esclude la gravità della colpa. Il venir meno dell’obbligo dichiarativo travolge anche le contestazioni mosse al sindaco e alla segretaria, con liquidazione delle spese di lite in favore del convenuto costituito.
Nota della Redazione
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