Scatti per anticipata quiescenza Polizia di Stato: benefici alternativi, non cumulabili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 66 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I benefici compensativi previsti dall’art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 334/2000 sono tra loro alternativi e non cumulativi. Essi si differenziano in ragione del regime pensionistico applicabile al funzionario della Polizia di Stato collocato in quiescenza: i quattro scatti del 2,5 per cento spettano ai soggetti il cui trattamento è determinato con il metodo retributivo; il coefficiente di trasformazione al sessantacinquesimo anno di età spetta a chi è liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo. Il mero richiamo del comma 4 ai “funzionari di cui al comma 3” non fonda alcun cumulo, poiché l’individuazione dei destinatari è caratterizzata, in entrambe le disposizioni, dalla tipologia di trattamento pensionistico. I regimi premiali, di carattere eccezionale, non ammettono interpretazione estensiva in difetto di espressa previsione di cumulo.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti della Polizia di Stato, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, hanno chiesto il riconoscimento del beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento previsto dall’art. 27 d.lgs. n. 334/2000. A sostegno hanno invocato il comma 5 della disposizione, che estende il beneficio anche ai funzionari già in servizio alla data del 25 giugno 1982 di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982, deducendone l’applicabilità ai soggetti collocati in pensione secondo il sistema misto.
L’INPS, costituendosi, ha sostenuto che l’art. 27 avrebbe introdotto un sistema premiale differenziato, con il comma 3 riferito al solo regime retributivo e il comma 4 destinato al regime contributivo o misto. Il comma 5, pertanto, non avrebbe creato un’autonoma categoria di beneficiari. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria richiamando una pronuncia della Sezione giurisdizionale Abruzzo e una comunicazione del Commissariato del Governo di Bolzano.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene al rapporto tra i commi 3 e 4 dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000. Il comma 3 riconosce ai funzionari che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002 quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto al momento del pensionamento, per i trattamenti determinati con il metodo retributivo. Il comma 4 prevede, per i funzionari il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età.
Il giudice rileva che, nonostante l’oggettiva difficoltà interpretativa del testo normativo, i due benefici sono tra loro alternativi e non cumulativi. Non vale a sostenere la tesi del cumulo l’incipit del comma 4, che richiama i “funzionari di cui al comma 3”: tale rinvio è unicamente destinato a individuare, tramite il rimando del comma 3 al comma 1, i funzionari che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002.
L’individuazione dei destinatari è, in entrambe le disposizioni, caratterizzata dalla tipologia di trattamento pensionistico. Il mero richiamo ai “funzionari di cui al comma 3” non è sufficiente a far ritenere che questi siano anche beneficiari dei quattro scatti, poiché il comma 4 individua i propri destinatari solo tra i funzionari collocati in quiescenza con il metodo contributivo.
Il Collegio sottolinea che i regimi agevolativi o premiali hanno carattere eccezionale e la loro interpretazione non può che essere strettamente letterale. Manca, nel comma 4, un’essenziale locuzione avverbiale di aggiunta, in difetto della quale il cumulo dei diversi sistemi premiali costituirebbe inammissibile interpretazione estensiva. I commi 3 e 4 rappresentano, invece, la specificazione dei benefici competenti ai soggetti di cui al comma 1, con differenziazione in relazione al regime pensionistico applicabile.
Il comma 5, a chiusura del sistema, si limita ad estendere i benefici dei commi precedenti, tra loro alternativi, ai soggetti che, pur trovandosi nelle condizioni del comma 1, vengono collocati in quiescenza con i nuovi limiti di età senza le anticipazioni progressive. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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