Obblighi di diligenza qualificata nella gestione dei fondi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 279 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi e mantengono tale vincolo di destinazione per tutta la durata del programma. Il soggetto attuatore, in qualità di destinatario dei finanziamenti, è tenuto a una diligenza qualificata nella gestione delle risorse trasferite e risponde delle conseguenze del proprio operato. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della funzione di monitoraggio sugli interventi finanziati, accerta i profili di criticità e richiama gli organi di indirizzo politico e il personale dirigenziale agli obblighi di puntuale esecuzione degli impegni assunti, con i consequenziali profili di responsabilità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha sottoposto a verifica la gestione, da parte di un Comune nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, di un progetto a valere sul PNRR di valore complessivo pari a euro 250.000,00, identificato dal CUP n. E55F21001480006 nell’ambito della misura M4C1I1.2, avente ad oggetto l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica di una mensa scolastica.
L’intervento rientrava tra quelli individuati dai programmi annuali di controllo in ragione dell’entità finanziaria e delle criticità rilevate dalle Cabine di regia e dall’analisi dei dati del sistema ReGiS. Il Magistrato istruttore ha richiesto all’Ente una relazione sullo stato di avanzamento; l’Amministrazione ha risposto con nota trasmessa dai dirigenti competenti ratione materiae, fornendo i dati sulla gestione amministrativa ed economico-finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro euro-unitario e nazionale del PNRR, richiamando il Regolamento (UE) 2021/241 e il d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021. Sottolinea che le risorse del Piano transitano su contabilità speciali dedicate e che ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.
La Corte valorizza, in particolare, l’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021, che impone alle Amministrazioni titolari di rimuovere o correggere le irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi, e l’art. 12 dello stesso decreto, che disciplina i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di rischio anche prospettico. Richiama inoltre le disposizioni sul trasferimento delle risorse, dalla circolare RGS n. 9 del 2022 al DM MEF 11 ottobre 2021 e all’art. 11 del d.l. n. 19 del 2024, in tema di anticipazioni e quote intermedie fino al 90 per cento.
Sul piano dell’accertamento, la Sezione rileva che l’Ente, fino all’esecuzione del contratto di appalto, non ha maturato significativi ritardi rispetto al cronoprogramma. Un ritardo si è palesato a valle del caricamento di una variante tecnico-economica, che l’Ente ha dichiarato ampiamente recuperato; permane però una differenza tra la data di fine lavori effettiva indicata e quella prevista, su cui la Corte chiede chiarimenti e aggiornamenti.
La Corte osserva poi che i pagamenti a costi reali sono rimasti invariati tra luglio e novembre 2025, mentre l’Ente ha rappresentato tensioni di liquidità derivanti dalla lentezza dei trasferimenti. In conclusione, la Sezione raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati e dispone che l’Amministrazione trasmetta una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.
Nota della Redazione
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