Ricorso pensionistico generico e onere della prova: no alla CTU suppletiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 107 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il ricorso che si limiti a prospettare una versione dei fatti non confermata dagli atti e non confuti le specifiche determinazioni dell’amministrazione è generico e va rigettato. Grava sul ricorrente l’onere di dedurre i motivi puntuali di censura dei pareri medico-legali e di dimostrare il concreto interesse ad agire, non potendo la mera elencazione dei servizi prestati soddisfare tale requisito probatorio. La consulenza tecnica d’ufficio non è una prova, ma un mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti: non può supplire alla carenza dell’impianto probatorio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto in via amministrativa l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, ai fini dell’equo indennizzo, domanda definita con diniego ministeriale. Successivamente aveva reiterato l’istanza per ottenere la pensione privilegiata di quinta categoria, tabella A.
L’amministrazione previdenziale e il Comando generale dell’Arma si sono costituiti in giudizio. L’INPS ha eccepito la carenza di interesse, avendo il ricorrente già ottenuto la pensione privilegiata per alcune patologie e non mutando l’importo in godimento per effetto del riconoscimento richiesto. Il ricorrente non ha presenziato all’udienza, né ha replicato agli scritti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha ritenuto il ricorso palesemente incompleto. La prospettazione di parte attrice offriva una ricostruzione dei fatti diversa da quella documentata e non contestata dalle difese di controparte, che avevano dato contezza dell’avvenuto riconoscimento del beneficio pensionistico e delle ragioni del mancato o parziale accoglimento delle ulteriori patologie.
Il ricorrente non ha confutato le determinazioni degli organi amministrativi. In particolare, non ha replicato all’eccezione sulla inidonea presentazione della domanda, inammissibile perché non trasmessa in modalità telematica, né ha contestato l’assenza di utilità economica derivante dall’eventuale riconoscimento della categoria tabellare richiesta.
Secondo la Corte, i documenti prodotti non forniscono alcun elemento medico-legale idoneo a sorreggere le ragioni della parte, non essendo evidenziati gli specifici motivi di censura dell’operato amministrativo. Quanto al concreto interesse ad agire, esso non risulta dimostrato a fronte dell’eccezione formulata: la sola elencazione dei servizi prestati non basta a soddisfare il requisito probatorio.
Il Collegio ha dato continuità al principio per cui la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata mediante consulenza tecnica d’ufficio. La CTU non è una prova vera e propria, ma un mezzo istruttorio e uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti. La giurisprudenza contabile richiamata esclude che essa possa esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti che, in base ai principi sull’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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