Rinuncia agli atti e carenza di interesse estinguono il giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 106 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata dalla parte ricorrente nel corso del processo, determina l’estinzione del giudizio quando l’amministrazione convenuta, costituitasi, ne prenda atto e non abbia un interesse proprio al proseguimento del processo. Nel giudizio pensionistico instaurato per ottenere il ricalcolo degli assegni mediante il meccanismo dei tre scaglioni di cui alla legge n. 388/2000, la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 25/2015 rimuove l’interesse delle parti alla decisione. Il giudice contabile dichiara pertanto l’estinzione, con integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo degli assegni pensionistici loro intestati, con applicazione del meccanismo dei tre scaglioni previsto dalla legge n. 388/2000. Hanno altresì domandato la liquidazione delle somme maturate e non corrisposte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 25/2015. A seguito di essa i ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia agli atti. All’udienza del 15 aprile 2025 la difesa dell’INPS, regolarmente costituitasi, ha preso atto della rinuncia. La questione giunge così alla decisione del giudice monocratico in punto di definizione del processo.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce in termini essenziali l’oggetto della domanda: l’accertamento del diritto al ricalcolo dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo dei tre scaglioni e la condanna dell’ente previdenziale alla liquidazione delle differenze maturate.

Il dato dirimente è la sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata dai ricorrenti dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 25/2015. La rinuncia interviene su un processo nel quale la parte pubblica convenuta si era già costituita.

La Corte rileva che la difesa dell’INPS, regolarmente costituitasi, ha preso atto della rinuncia. Da qui la conseguenza processuale: deve dichiararsi l’estinzione del giudizio in assenza di interesse dell’amministrazione previdenziale al proseguimento del processo.

La motivazione àncora quindi l’esito estintivo non al solo atto di rinuncia, ma alla sua combinazione con la carenza di interesse della parte convenuta. Il giudice contabile non entra nel merito delle pretese pensionistiche, ormai superate dalla pronuncia della Consulta, e definisce il processo in rito.

Nulla è disposto per le spese, con integrale compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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