Pensione di reversibilità all’orfano inabile: la vivenza a carico è elemento costitutivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 24 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni previdenziali ai superstiti, il requisito della vivenza a carico dell’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro costituisce, al pari del requisito sanitario, elemento costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità e non mera condizione di erogabilità della prestazione. Esso postula due distinte condizioni: la non autosufficienza economica del superstite e il pregresso mantenimento, in via continuativa e quanto meno prevalente, da parte del dante causa. Grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare che il genitore provvedeva in via continuativa e prevalente al suo mantenimento. La verifica di tale requisito integra un accertamento di fatto, precluso in appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c., salvo che ricorra l’omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia.

Il Fatto

L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell’orfano maggiorenne, riconoscendogli il diritto alla pensione di reversibilità del genitore in qualità di inabile a proficuo lavoro. Secondo l’Istituto previdenziale, il Giudice territoriale avrebbe fondato il riconoscimento sul solo requisito sanitario, omettendo di accertare l’ulteriore presupposto della vivenza a carico, ritenuto elemento costitutivo del diritto.

L’appellato eccepisce l’improcedibilità del gravame per mancata trascrizione della parte motiva della sentenza impugnata e, nel merito, deduce di aver dichiarato l’assenza di attività lavorativa e di redditi diversi dalla pensione civile di inabilità, circostanza mai contestata dall’Istituto. La questione approda in appello per stabilire se la vivenza a carico sia elemento costitutivo e se il primo Giudice ne abbia omesso l’esame.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del gravame. Ai sensi dell’art. 190, comma 2, c.g.c., l’appello deve contenere la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto, l’indicazione dei capi impugnati e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge. La specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, ma nel senso che essi delimitino il quantum appellatum e svolgano funzione argomentativa illustrando le ragioni di doglianza (Sez. II App. n. 667/2022).

Quanto all’ammissibilità, l’art. 170 c.g.c. consente l’appello in materia di pensioni per soli motivi di diritto, costituendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o morte da causa di servizio. L’atto introduttivo prospetta errori di diritto, con opzioni interpretative in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina: il gravame è quindi ammissibile.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 22, comma 1, della legge n. 903/1965 riconosce la pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. L’art. 39 del d.P.R. n. 818/1957 definisce inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. L’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 estende la pensione agli orfani maggiorenni inabili, conviventi a carico o nullatenenti, mentre l’art. 85 chiarisce che gli orfani maggiorenni si considerano a carico quando il dante causa forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza; l’art. 86 richiede che le condizioni soggettive sussistano al momento della morte.

Da tali disposizioni il Collegio desume che la vivenza a carico postula due condizioni: la non autosufficienza economica dell’orfano inabile e il pregresso mantenimento continuativo e abituale da parte del dante causa. In conformità alla giurisprudenza contabile di appello e della Suprema Corte, tale requisito costituisce, al pari di quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, con onere della prova a carico del ricorrente secondo l’art. 2697 cod. civ. (Sez. II App. n. 188/2023; Sez. III App. n. 104/2022; Sez. I App. n. 372/2023). La vivenza a carico non si identifica con lo stato di convivenza né con una totale soggezione finanziaria, ma deve essere accertata con particolare rigore, provando che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio (Cass. Sez. Lav. ord. n. 11190/2025).

La verifica di tale requisito implica un accertamento di fatto, precluso in appello se non sotto il profilo dell’omessa o apparente motivazione su un punto dirimente. Il primo Giudice, pur riaffermando la necessità che l’INPS accertasse gli altri requisiti dell’art. 82, ha omesso l’esame di un elemento di fatto dirimente: le condizioni reddituali integrano un elemento necessario, ma non sufficiente a perfezionare il requisito degli artt. 85 e 86, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 23339/2025, n. 15288/2025) e contabile (Sez. III App. n. 40/2021). L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al primo Giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per l’accertamento della vivenza a carico e la pronuncia sulle spese. Nulla sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *