Danno erariale per distrazione energie lavorative da accessi abusivi a banche dati (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 85 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che utilizzi le credenziali d’ufficio per effettuare accessi massivi e ingiustificati a banche dati dell’amministrazione, perseguendo finalità estranee alle proprie mansioni, distoglie una quota delle proprie energie lavorative dai compiti istituzionali e viola il nesso sinallagmatico che giustifica l’erogazione della retribuzione. Ne deriva un danno erariale pari agli emolumenti corrisposti per il tempo così sottratto al servizio, quantificabile moltiplicando la retribuzione media oraria per le ore verosimilmente distolte. La condotta è connotata da dolo, essendo il dipendente consapevole di agire contra legem. La costituzione di parte civile dell’ente danneggiato nel processo penale interrompe la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Il danno da disservizio per rivelazione di dati riservati richiede allegazione e prova concrete e non può duplicare il danno da distrazione di energie.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ex dipendente dell’I.N.P.S., in servizio presso un’Agenzia provinciale, chiedendone la condanna al pagamento di 4.476,08 euro, oltre rivalutazione e interessi. La segnalazione dell’Istituto aveva evidenziato numerosissimi accessi abusivi alle banche dati previdenziali effettuati dal dipendente con le proprie credenziali, in gran parte riferiti a soggetti residenti fuori provincia e privi di collegamento con le sue mansioni.
Secondo la prospettazione dell’accusa contabile, il dipendente aveva ammesso di aver consultato gli archivi per rendere favori a conoscenti, tra cui i direttori di una banca e di una finanziaria, interessati a informazioni su soggetti richiedenti prestiti. Il danno contestato era quantificato nelle ore retribuite ma dedicate ad attività extraistituzionali, oltre a un ulteriore danno da disservizio per la rivelazione di dati riservati. Il convenuto ha eccepito l’incompetenza territoriale, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza dell’antigiuridicità e del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. L’art. 102, lett. b, cod. giust. cont. radica la competenza della Sezione nel cui territorio si trovava l’ufficio di servizio dell’agente o si è verificato il fatto dannoso. Poiché il dipendente prestava servizio presso l’Agenzia provinciale e ivi ha effettuato gli accessi, la competenza spetta alla Sezione giurisdizionale per le Marche.
Quanto alla prescrizione, il Collegio rileva che le condotte risalgono al periodo dal 28/5/2019 al dicembre 2019, ma assume rilievo dirimente la costituzione di parte civile dell’I.N.P.S. nel procedimento penale, avvenuta il 4/7/2022. Tale atto ha efficacia interruttiva della prescrizione anche per l’azione contabile, con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, in conformità a consolidata giurisprudenza. La Corte aggiunge che, anche assumendo la data del 2 dicembre 2019 come momento di scoperta, il termine quinquennale andrebbe incrementato dei 176 giorni di sospensione dovuti al d.l. n. 18/2020, risultando comunque non scaduto alla notifica.
Nel merito, il Collegio ritiene provata la distrazione delle energie lavorative. Gli accessi massivi, documentati da analitici riscontri incrociati, non erano attinenti alle mansioni assegnate e il dipendente ha ammesso di averli effettuati per favorire conoscenti. Egli era consapevole di violare le prescrizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di quello aziendale e del c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali, che impongono di perseguire esclusivamente finalità istituzionali.
La Corte qualifica la condotta come dolosa e ravvisa il danno erariale nella violazione del nesso sinallagmatico: una parte della retribuzione è stata corrisposta per un tempo in cui il dipendente non ha svolto le proprie mansioni. Ritiene pertanto congrua la quantificazione effettuata moltiplicando la retribuzione media oraria per le ore distolte. Le tesi difensive sulla possibile utilizzazione delle credenziali da parte di terzi sono smentite dalle risultanze acquisite. È invece respinta la domanda relativa al danno da disservizio, per difetto di allegazione e prova concrete, non potendo esso duplicare il danno già riconosciuto. La Corte condanna il convenuto al pagamento della somma contestata, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico del soccombente.
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Nota della Redazione
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