Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 81 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso assolto mediante una dichiarazione negativa. Il controllo di conformità alla legge sulle spese dei partiti, movimenti e liste compete al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, mentre quello sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. Il rispetto del termine di deposito previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012 è condizione di regolarità del consuntivo.

Il Fatto

Nell’ambito delle elezioni amministrative 2024, tenutesi nei comuni umbri con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha avviato l’istruttoria nei confronti di una lista che aveva partecipato alla consultazione nel Comune di Perugia, articolatasi in due turni.

Con deliberazione n. 132/2024/CSE il Collegio aveva richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo, acquisendo poi il conto consuntivo della lista, trasmesso entro i termini, e la documentazione dei delegati di lista. La questione sottoposta al Collegio riguarda la verifica di conformità alla legge del consuntivo presentato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993; il controllo sulle spese dei singoli candidati spetta invece al Collegio di Garanzia Elettorale.

Il Collegio afferma un principio di portata generale: l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La ratio è duplice: da un lato le esigenze di trasparenza che devono caratterizzare la partecipazione alle elezioni di tutte le liste; dall’altro il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, che devono riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.

Quanto al caso concreto, il consuntivo è pervenuto entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Il Collegio verifica la tempestività del deposito rispetto all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, da cui decorre il termine di quarantacinque giorni.

Dal raffronto tra la nota del Presidente del Consiglio comunale e la documentazione trasmessa dai delegati è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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