Inammissibile il quesito sul rimborso spese legali a ex amministratori (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di motivato avviso con cui un ente locale chiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti come applicare il requisito della insussistenza del conflitto di interessi ai fini del rimborso delle spese legali in favore di ex dipendenti ed ex amministratori sottoposti a procedimento penale è inammissibile per difetto del requisito oggettivo. L’ambito del rimborso delle spese legali costituisce manifestazione di discrezionalità propria del potere gestorio dell’ente, cui sola compete l’apprezzamento della propria posizione nelle fattispecie in cui possa sussistere o meno il conflitto di interessi. La funzione consultiva incontra il limite delle questioni di carattere generale e astratto e non può essere attivata per ottenere indicazioni concrete su una specifica attività gestionale. Il quesito che investe la dimensione discrezionale delle scelte amministrative esorbita dalla funzione consultiva demandata alla Corte dei conti.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato, tramite il portale “Centrale pareri”, una richiesta di motivato avviso in materia di rimborso delle spese legali in favore di ex dipendenti ed ex amministratori comunali oggetto di procedimento penale. Il quesito riguardava la modalità operativa con cui applicare la normativa di riferimento, individuata nell’art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e nell’art. 14 del Contratto Collettivo di comparto del personale non dirigente 2016-2018, con specifico riguardo al requisito di insussistenza del conflitto di interessi.

L’ente ha evidenziato la difficoltà di valutare il conflitto di interesse quando il riferimento sia l’intero procedimento penale, indipendentemente da stralci relativi a singoli reati per i quali l’indagato venga assolto, oppure il singolo reato. Ha rappresentato le ricadute sulle casse dell’ente, anche in presenza di copertura assicurativa con massimale legato a ciascun sinistro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità della richiesta, verificando i profili soggettivo e oggettivo alla luce dell’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 902/1975 e dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proveniente dal Sindaco è stata ritenuta ammissibile, in quanto l’elencazione degli enti legittimati ha natura tassativa e la legittimazione interna spetta all’organo di vertice munito del potere di rappresentanza legale dell’ente.

Il Collegio ha poi richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla giurisprudenza contabile, circoscritta alle normative e agli atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria. La stessa giurisprudenza esclude che possano essere forniti pareri su atti o casi specifici, essendo la funzione consultiva limitata a questioni di carattere generale e astratto.

Su questa base, la Sezione ha richiamato la costante giurisprudenza contabile che ricomprende l’ambito del rimborso delle spese legali come manifestazione di discrezionalità propria del potere gestorio. A tale valutazione è chiamato il solo ente, assumendo a parametro l’art. 97 della Costituzione e il principio del buon andamento, tenendo presente l’interesse pubblico ed economico dell’ente.

Sotto il profilo assorbente dell’ammissibilità oggettiva, la richiesta è stata quindi ritenuta vertente su questioni esorbitanti la funzione consultiva demandata alla Corte dei conti. La Sezione ha deliberato l’inammissibilità della richiesta di motivato avviso, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente e i relativi adempimenti di pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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