Decorrenza della prescrizione dei ratei pensionistici dal riconoscimento amministrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 598 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il termine di prescrizione dei ratei e delle differenze arretrate è quello quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ. e dall’art. 2 del R.D.L. 19.1.1939 n. 295. Quando il diritto sorge in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di riconoscimento, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento è portato a conoscenza dell’interessato, poiché solo da quel momento l’importo può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.. Ne consegue che è infondata l’eccezione di prescrizione opposta dall’Amministrazione che assuma maturato il quinquennio anteriormente al riconoscimento in via amministrativa del diritto.

Il Fatto

Gli eredi di un militare della Guardia di Finanza e la vedova dello stesso agivano in giudizio per ottenere il pagamento degli arretrati pensionistici. La Guardia di Finanza, con successivi decreti, aveva riconosciuto al de cuius la pensione ordinaria e di privilegio con decorrenza dal collocamento in quiescenza e, in seguito, i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, disponendo la riliquidazione dei trattamenti.

L’Inps, pur avendo corrisposto le somme, aveva limitato il pagamento degli arretrati al quinquennio antecedente, invocando la prescrizione quinquennale. La medesima limitazione era stata applicata alla pensione di reversibilità della vedova, con decorrenza dal 2006 e non dal primo giorno del mese successivo al decesso. Dopo la sentenza di accoglimento del Tribunale e la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte d’Appello, la causa era riassunta davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua la questione nella corretta decorrenza del termine prescrizionale dei ratei pensionistici. Entrambe le pretese, quella degli eredi del titolare della pensione diretta e quella della vedova sulla reversibilità, si risolvono mediante l’applicazione della medesima disciplina.

La Corte richiama l’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, secondo cui le rate di pensione dovute dallo Stato si prescrivono in cinque anni e il termine decorre, quando il diritto sorga per effetto di un provvedimento amministrativo, dal giorno in cui questo è portato a conoscenza dell’interessato. Il principio è confermato dall’art. 2935 cod. civ., che fissa l’inizio della prescrizione al momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Da ciò deriva che i decreti che avevano riconosciuto i benefici richiesti costituiscono il punto di partenza del termine. Prima del riconoscimento in via amministrativa i ricorrenti non potevano rivendicare alcun importo, sicché la tesi dell’Istituto, che assumeva maturata la prescrizione su ratei non ancora esigibili, è infondata.

La Corte esamina poi gli atti interruttivi. Le richieste di riliquidazione inoltrate all’Inps dagli eredi e le comunicazioni relative alla posizione della vedova, seguite dalle azioni giudiziarie avviate nel 2015, si collocano tutte ampiamente entro il quinquennio decorrente dal riconoscimento. Anche aderendo alla tesi dell’Amministrazione, che considera superato il primo decreto dal successivo, nessuna prescrizione sarebbe maturata.

Nel merito la Corte non ravvisa dubbi sul diritto degli eredi a percepire gli importi derivanti dalla riliquidazione del trattamento ordinario e di privilegio. Quanto alla pensione di reversibilità, l’Inps aveva ingiustamente limitato la riliquidazione al periodo successivo al 2006, ritenendo prescritto quello antecedente.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati. Sui maggiori importi competono gli interessi legali e l’eventuale maggior danno da svalutazione, secondo i principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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