Controllo delle spese elettorali e approvazione del referto sui consuntivi (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 80 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di verifica attribuita dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, controlla la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali ha esteso a tali consultazioni il controllo contabile sulle relative fonti di finanziamento. Il Collegio si conforma ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014. Il controllo si conclude con l’approvazione del referto sui conti consuntivi e con la trasmissione del provvedimento all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Gubbio, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Le consultazioni si sono svolte nei giorni 08-09 giugno 2024, con turno di ballottaggio nei giorni 23-24 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale.
Con la deliberazione n. 131/2024/CSE il Collegio aveva richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo: numero degli iscritti nelle liste elettorali, data di convocazione dei comizi, elenco delle formazioni politiche partecipanti con i relativi delegati di lista, data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Acquisita la documentazione, il Collegio è pervenuto all’approvazione del referto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento. La legge 10 dicembre 1993, n. 515 disciplina le campagne elettorali; la legge 6 luglio 2012, n. 96, all’art. 13, comma 6, come modificato dal D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche per le campagne elettorali nei comuni con oltre 30.000 abitanti.
La funzione di controllo trova fondamento nell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, che ha reso necessaria una verifica contabile sulle fonti di finanziamento. Il Collegio ha richiamato altresì l’art. 14 bis del D.L. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che modifica l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.
Sul piano ermeneutico il Collegio si è conformato ai principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/2013, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e con la deliberazione n. 12/2014. Quest’ultima enuncia i principi di diritto in materia di controllo delle spese elettorali a cui le Sezioni regionali devono attenersi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.
Il termine ordinario per l’esercizio del controllo è stato prorogato di tre mesi con la deliberazione n. 9/2025/CSE. Acquisita la nota del Presidente del Consiglio comunale, protocollata al n. 2961 del 18 ottobre 2024, e la documentazione trasmessa dai delegati e rappresentanti delle formazioni politiche, il Collegio ha esaminato i rendiconti e le correlate fonti di finanziamento.
All’esito, il Collegio ha deliberato di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale delle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni. Ha disposto la trasmissione di copia della deliberazione, corredata dell’allegato referto, al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, e ha demandato alla Segreteria della Sezione gli adempimenti di legge.
Nota della Redazione
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