Riliquidazione della pensione e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 218 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta riliquidazione del trattamento, fondata sulle retribuzioni imponibili riconosciute dopo la liquidazione originaria, determina la cessazione della materia del contendere quando l’ente previdenziale attesti l’adozione del provvedimento satisfattivo e il pagamento del dovuto. Il conseguimento del bene giuridico richiesto, comprensivo degli arretrati, esclude ogni ulteriore pronunciamento sul merito. La compensazione delle spese legali è giustificata dalla riliquidazione operata in base alle attestazioni del datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente locale in quiescenza dal 1° gennaio 2019 con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione della pensione anticipata in ragione di emolumenti retributivi del 2018 — straordinari, rimborsi, altre causali e incentivi alla progettazione — ritenuti utili ai fini della misura del trattamento pensionistico.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver già riliquidato la pensione dall’1.1.2019 sulla base dei dati certificati dall’amministrazione di appartenenza, con accredito degli arretrati sulla rata di marzo 2025, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La questione concerne il diritto alla riliquidazione della pensione fondato sulle maggiori retribuzioni imponibili a fini pensionistici riconosciute dopo la liquidazione originaria, con corresponsione del dovuto. Il thema decidendum non investe più il merito del diritto, ma la sopravvenuta satisfazione della pretesa.
L’INPS ha attestato la riliquidazione e la corresponsione dei ratei arretrati sulla base dei dati certificati dall’amministrazione di appartenenza, invocando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Corte ha verificato che il provvedimento satisfattivo è stato emesso e versato in atti, con pagamento degli arretrati e degli interessi legali sul cedolino di marzo 2025. Il bene giuridico richiesto è stato pertanto conseguito, con il conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.
Su tali premesse la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese legali sono state compensate, in ragione della riliquidazione operata sulla base delle attestazioni del datore di lavoro, mentre nulla è stato disposto per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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