Eccesso di compenso extraistituzionale senza colpa grave non punibile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 6 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolga attività extraistituzionale in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi posti dall’autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 pone in essere attività non autorizzata; il compenso percepito in eccesso deve essere riversato all’amministrazione di appartenenza a norma dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. L’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 configura l’omesso versamento come ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ai fini della condanna, tuttavia, non è sufficiente l’inosservanza del limite: occorre il dolo o almeno la colpa grave, da escludersi quando la stessa autorizzazione rechi un contenuto ambiguo, autorizzando un importo insieme “presunto” e “massimo”.

Il Fatto

Il convenuto, dipendente a tempo pieno e indeterminato di un comune altoatesino con inquadramento di funzionario amministrativo contabile, è stato chiamato in giudizio dalla Procura regionale per il pagamento di una somma complessiva di € 9.151,00, oltre rivalutazione e interessi. Gli si contesta di aver prestato attività extraistituzionale presso un diverso comune, percependo compensi in eccedenza rispetto al limite indicato nella delibera autorizzativa del proprio ente di appartenenza, e di non aver riversato tale eccedenza nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza.

La Procura ha prospettato il dolo e, in via gradata, la colpa grave, sul rilievo della consapevolezza del limite imposto e della volontà di superarlo. Esperita senza esito la proposta di rito monitorio, il convenuto si è costituito, sostenendo il carattere meramente indicativo e presuntivo dell’importo autorizzato, il rispetto dei limiti di legge e di regolamento comunale, la buona fede e l’assenza di dolo e colpa grave, e invocando il potere riduttivo del giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal regime delle incompatibilità, espressione del principio costituzionale di tendenziale esclusività della prestazione a favore dello Stato (art. 98 Cost.), a tutela del buon andamento della p.a. L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 gradua la disciplina in tre ipotesi: incompatibilità assoluta, incompatibilità relativa con autorizzazione datoriale e attività liberalizzate.

A questa disciplina si affianca, nella provincia di Bolzano, il Codice degli enti locali, che fissa in € 30.000,00 il tetto annuo lordo dei compensi autorizzati (art. 108, comma 6) e prevede una sanzione disciplinare per l’attività svolta senza autorizzazione o in violazione dei relativi limiti (art. 108, comma 4). Il regolamento organico del comune di appartenenza ha ulteriormente ridotto tale limite a € 20.000,00.

La Corte qualifica l’autorizzazione come atto espressione di discrezionalità amministrativa, cui corrisponde in capo al dipendente un interesse legittimo pretensivo. Essa deve essere preventiva, espressa e specifica: non può formarsi per silenzio assenso, per implicito, per relationem o per fatti concludenti, né essere sanata da un provvedimento postumo. Il limite fissato nell’atto proietta il divieto di legge nel caso concreto, secondo il bilanciamento operato tra l’interesse al buon andamento e l’interesse del dipendente all’attività esterna. Da ciò deriva il principio centrale: l’eccedenza rispetto all’autorizzazione è attività non autorizzata, con obbligo di riversamento del compenso in capo al percettore.

Il Collegio passa poi al dolo e alla colpa. Non risultano elementi idonei a comprovare la rappresentazione e la volontà di superare il limite: l’onere economico assunto dal comune beneficiario corrispondeva all’incirca a quello indicato nella domanda di autorizzazione. È invece configurabile un’omissione colposa dell’onere di comunicare il successivo superamento del limite autorizzato.

Tale omissione, però, si colloca in un contesto segnato da comportamenti poco chiari di entrambe le amministrazioni: il comune beneficiario non ha comunicato i compensi a quello di appartenenza e l’autorizzazione ha autorizzato un utile annuo “previsto di massimo”, espressione ambivalente e suscettibile di essere equivocata quale apertura alla comunicazione postuma. Di qui la conclusione: la condotta non integra la colpa grave ed è non punibile agli effetti della responsabilità erariale. Il convenuto è assolto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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