Estinzione del processo contabile per rinunzia agli atti accettata dalle parti (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 36 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinunzia agli atti del processo, accettata dalla controparte nelle debite forme, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni e le relative dichiarazioni possono essere rese verbalmente all’udienza dai procuratori speciali. Il giudice, accertata la regolarità della rinunzia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione del processo con pronuncia che non dà luogo a statuizione sulle spese. L’intervenuta estinzione preclude ogni valutazione nel merito delle questioni dedotte, comprese quelle di legittimità costituzionale prospettate dalle parti.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale proponeva ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione chiedendo, in via cautelare e nel merito, l’accertamento della non applicazione nei propri confronti della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica e, in subordine, l’annullamento dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui l’ISTAT aveva ricondotto la società al perimetro SEC 2010 per l’anno 2024. Resistevano l’ISTAT e il Ministero dell’economia e delle finanze; interveniva la Procura generale, chiedendo in via pregiudiziale la rimessione alla Corte costituzionale di alcune disposizioni normative e, nel merito, la reiezione del ricorso.

Prima dell’udienza la società depositava atto di rinunzia agli atti del processo. All’udienza del 4 dicembre 2024 la difesa confermava la volontà di coltivare analoga domanda davanti al TAR; l’amministrazione resistente e la Procura generale accettavano la rinuncia.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite hanno scrutinato esclusivamente la fattispecie processuale, rilevando che la rinunzia agli atti era stata formalizzata nelle forme di legge e che le controparti avevano prestato accettazione in udienza, senza riserve né condizioni.

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinunzia può essere proposta dalle parti in qualunque stato e grado della causa e il pubblico ministero può parimenti rinunziare motivatamente; l’atto produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, che deve intervenire nelle debite forme e non può essere condizionata.

Nel caso concreto la sequenza procedimentale risultava integralmente rispettata: la rinuncia era stata depositata, la difesa presente all’udienza ne aveva confermato la volontà e sia l’amministrazione resistente sia la Procura generale avevano dichiarato di accettarla. Non emergendo profili di irregolarità, il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del processo.

La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, in coerenza con la parte finale della richiamata disposizione. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Procura generale resta pertanto assorbita dall’esito processuale, non essendovi più spazio per alcuna delibazione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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