Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 165 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., non potendo la sua forma di definizione variare in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. La pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere è doverosa quando il deposito dei conti giudiziali, con la relativa parificazione e il parere dell’organo di revisione, faccia venir meno l’interesse alla fissazione del termine già disposta.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto il Giudice ha fissato il termine per la resa dei conti. Il Comune interessato ha successivamente trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha verificato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il deposito ha quindi eliso l’interesse alla pronuncia sul termine già disposto.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Da ciò deriva che la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere, non potendosi ricavare dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra un decreto che accolga o rigetti il ricorso.
Il Giudice ha pertanto proceduto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Non vi è stato luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono stati rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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