Raffreddamento perequativo delle pensioni alte legittimo anche per il 2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 76 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo, disposto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023 per gli anni 2023 e 2024, non viola gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 e all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU. La limitazione non incide sul trattamento pensionistico in sé, ma sul solo suo adeguamento all’inflazione, non configura un diritto quesito alla integrale rivalutazione e rispetta i criteri di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità. Il c.d. effetto di trascinamento non rende la misura strutturale né determina una decurtazione patrimoniale definitiva.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti pubblici in quiescenza titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, hanno agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2026 per l’anno 2023 e dal 1° gennaio 2027 per l’anno 2024, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e degli accessori.
Dopo aver diffidato l’istituto previdenziale, i ricorrenti hanno dedotto che le norme di bilancio, in virtù del c.d. effetto di trascinamento, avrebbero prodotto una perdita definitiva del potere d’acquisto, incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, e hanno chiesto in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha respinto il ricorso. L’INPS ha correttamente applicato le disposizioni censurate, che per il biennio 2023-2024 riconoscono la rivalutazione secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 nella misura ridotta prevista per le pensioni superiori a quattro volte il minimo.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015), che ha escluso l’esistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione e ha ammesso il raffreddamento per fasce secondo parametri di non irragionevolezza. La tesi dei ricorrenti presuppone erroneamente la sovrapponibilità tra la fattispecie del contributo di solidarietà quinquennale e quella del raffreddamento perequativo: nel primo caso vi è decurtazione del trattamento, nel secondo solo limitazione del suo adeguamento all’inflazione.
Il giudice ha escluso la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., non essendo configurabile un affidamento legittimo sull’immodificabilità del trattamento pensionistico né un parallelismo rigido tra la garanzia dell’art. 38 e quella dell’art. 36 Cost.. La misura è apparsa limitata nel tempo, connessa al livello del trattamento e motivata da esigenze di bilancio, senza determinare una decurtazione patrimoniale definitiva.
Elemento dirimente è la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Il Giudice delle leggi ha qualificato il meccanismo come meno severo di quelli già scrutinati, rispettoso dei parametri evocati e tale da non paralizzare la rivalutazione. Le medesime ragioni sono state riferite dall’odierno giudice anche all’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, che presenta identici livelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Quanto all’effetto di trascinamento, la mancata perequazione per un solo anno non incide di per sé sull’adeguatezza della pensione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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