Cessata materia del contendere per tardiva ottemperanza al giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 184 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il riconoscimento della cessata materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato. L’esecuzione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso non esonera il resistente dal pagamento delle spese di lite, poiché l’inerzia iniziale ha reso necessario l’intervento del giudice. La declaratoria di cessazione sopravvenuta della materia del contendere non preclude la condanna alle spese, che va parametrata al comportamento processuale della parte obbligata e al momento in cui l’ottemperanza è stata effettivamente realizzata.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza deducendo che il resistente non aveva dato esecuzione alla sentenza con cui era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo, oltre arretrati e oneri accessori.
Il resistente si è costituito sostenendo di aver già riliquidato il trattamento in ossequio al giudicato e di voler corrispondere gli arretrati nel mese di luglio 2024, chiedendo un rinvio ai fini della cessata materia del contendere. Dopo l’ordinanza di rinvio, la parte resistente ha depositato la riliquidazione e il cedolino del mese di luglio 2024. Il ricorrente ha quindi aderito alla declaratoria di cessazione, chiedendo la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha esaminato la documentazione prodotta e ha verificato che l’obbligato aveva provveduto all’ottemperanza della sentenza posta a fondamento del ricorso. Su tale presupposto ha dichiarato la cessata materia del contendere, secondo lo schema tipico del giudizio di esecuzione.
Il profilo decisivo riguarda le spese di lite. La Corte non le ha compensate, ma le ha poste a carico del resistente. La ragione è esplicitata: l’ottemperanza è stata realizzata solo nel mese di luglio 2024, dunque in un momento successivo alla proposizione del ricorso. La parte obbligata ha quindi dato esecuzione al giudicato soltanto a seguito dell’iniziativa giudiziaria del creditore.
La quantificazione segue il criterio della soccombenza: le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento. La Corte ha disposto la distrazione a favore del procuratore antistatario, riconoscendo la natura anticipata delle spese rispetto al proprio assistito, e ha escluso ulteriori spese di giudizio.
Sul piano applicativo, la pronuncia conferma che la cessazione della materia del contendere in ottemperanza non costituisce una formula neutra sul piano delle spese. L’esito satisfattivo conseguito dalla parte privata dipende dall’attivazione del rimedio giurisdizionale, con la conseguenza che il costo della lite resta a carico dell’amministrazione inadempiente. La decisione ha inoltre fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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