Discarico del conto del cassiere e revisione non più imposta (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 41 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal cassiere di un’azienda sanitaria può essere discaricato senza sottoporlo a specifica revisione quando la sua rispondenza ai requisiti di idoneità formale e contenutistica richiesti dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. sia già stata accertata in pregresse verifiche. L’art. 145, comma 2, cod. giust. cont. consente al decreto presidenziale di modulare l’attività istruttoria sul conto giudiziale, senza che la verifica analitica costituisca un adempimento indefettibile. Il giudice contabile può pertanto fondare il discarico sulla condivisibilità della relazione del magistrato designato, valorizzando l’esigenza di destinare le risorse disponibili ad altre figure di agenti contabili.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto redatto dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2013, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, formulando proposta di discarico.
Nella relazione il giudice designato ha rappresentato che la Corte, con pregresse pronunce, aveva già enucleato una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari. Le verifiche successivamente svolte avevano costantemente riscontrato la rispondenza dei conti a tali indicazioni. Il Procuratore regionale ha rassegnato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso le mosse dalla constatazione che il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo quanto prescrive l’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Questo requisito aveva costituito il parametro delle indicazioni impartite dalla Corte con le precedenti sentenze-ordinanze relative ai conti dei cassieri ed economi dei comprensori sanitari.
La Corte ha poi valorizzato un dato di carattere organizzativo: la verifica di rispondenza alle pregresse indicazioni non risulta più contemplata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, cod. giust. cont. Il mutamento del quadro regolatorio interno ha inciso direttamente sull’ambito dell’istruttoria assegnata al magistrato designato.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili mal si concili con la prosecuzione di un’analitica verifica dei conti già connotati dalla rispondenza alle indicazioni. L’attività istruttoria va piuttosto destinata ad altre figure di agenti contabili, dove l’esigenza di controllo è più avvertita.
Il passaggio decisivo della motivazione attiene alla prova della rispondenza. Il giudice designato ha osservato che non si rinvengono ragioni plausibili per non reputare che la rispondenza già accertata in relazione ad altri conti connoti anche il conto in esame. Il Collegio ha giudicato condivisibile tale prospettazione, escludendo la sussistenza di condizioni ostative al discarico.
La decisione si traduce nel discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe, con pronuncia di nulla sulle spese per difetto dei presupposti. Il principio che ne emerge è di carattere essenzialmente processuale e organizzativo: la verifica analitica del conto non è un passaggio necessario quando il decreto presidenziale non la imponga più e quando la regolarità del conto possa desumersi da accertamenti già compiuti su rendiconti analoghi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.