Revocazione per contrasto con giudicato penale successivo è inammissibile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 78 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione prevista dall’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., omologa all’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., è esperibile soltanto quando la sentenza revocanda sia contraria a un giudicato formatosi anteriormente alla stessa, e non a uno sopravvenuto. Il giudicato penale successivo resta pertanto ininfluente ai fini revocatori. L’art. 652, comma 1, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, non è invocabile nel giudizio contabile quando difettino l’identità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi e quando il danneggiato non abbia potuto costituirsi parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., poiché la scelta di non attribuire rilievo al giudicato penale sopravvenuto attiene alla discrezionalità del legislatore e risponde alla preminente esigenza di certezza del diritto.
Il Fatto
Una società, ospedale privato accreditato, unitamente ai propri vertici amministrativi e sanitari e agli eredi di uno di essi, è stata condannata in sede contabile al risarcimento, in favore della Regione e in solido, del danno complessivo di oltre tredici milioni di euro. La Sezione d’appello aveva ritenuto che la struttura avesse ottenuto, per gli anni 2007-2010, l’indebita maggiore remunerazione di prestazioni riabilitative fatturate come intensive e invece erogabili in forma ambulatoriale o estensiva.
Divenuta irrevocabile la condanna erariale, i soggetti condannati hanno proposto un primo ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile. Successivamente, sulla base di una sentenza della Corte d’appello penale che aveva assolto la società dall’illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 per il diverso periodo 2011-2012, hanno proposto un secondo ricorso per revocazione, deducendo il contrasto di giudicati e la falsità sopravvenuta della prova. Di qui la decisione della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso sotto plurimi e autonomi profili. Anzitutto il motivo fondato sul contrasto di giudicati è tardivo: l’art. 203, comma 3, c.g.c., richiamando l’art. 178 c.g.c., impone che la revocazione per i motivi di cui alle lettere f) e g) sia proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è stato depositato il 31 luglio 2024, ben oltre il termine annuale decorrente dal 7 luglio 2021.
Nel merito della fattispecie revocatoria, la Corte ribadisce che l’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c. richiede un giudicato precedente alla sentenza revocanda. La sentenza penale invocata è invece successiva e irrevocabile solo dall’8 giugno 2024. Il criterio della prevalenza del giudicato successivo opera soltanto per le pronunce di legittimità della Cassazione, non per le sentenze d’appello.
Difetta inoltre l’identità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi. Sotto il profilo oggettivo, la sentenza revocanda riguarda il periodo 2007-2010, mentre la pronuncia penale concerne il periodo 2011-2012: l’epoca di commissione connota il fatto nella sua dimensione naturalistica. Sotto il profilo soggettivo, il giudizio penale si è svolto, dopo lo stralcio delle posizioni delle persone fisiche, nei soli confronti della società per l’illecito ex d.lgs. n. 231/2001, senza consentire la costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata: donde l’inoperatività dell’art. 652, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la falsità della prova deve essere dichiarata con sentenza passata in giudicato, ovvero ammessa dalla parte che ne ha tratto vantaggio. La pronuncia penale invocata contiene al più una diversa valutazione dello stesso quadro probatorio, non una declaratoria di falsità, e comunque è resa in un giudizio cui l’amministrazione non ha potuto partecipare.
La Corte disattende infine la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., per difetto di rilevanza e per manifesta infondatezza, non essendo pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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