Rito abbreviato contabile: pagamento e condanna alle spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 52 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito con rito abbreviato, il convenuto che provvede al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio assegnato consegue la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La regolazione delle spese non è però automaticamente soggetta a compensazione, poiché questa è ammessa solo nei casi tassativi dell’art. 31, comma 3 c.g.c. In difetto di tali presupposti, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza dell’assunto attoreo desumibile dalle risultanze del processo penale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità contabile iscritto presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia. Il convenuto presentava richiesta di definizione con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016, previo parere favorevole del Procuratore regionale.

Con decreto di ammissione, la Sezione assegnava al convenuto il termine perentorio di trenta giorni per il versamento della somma offerta in favore dell’ente danneggiato e fissava l’udienza camerale per accertare l’adempimento. Il convenuto depositava la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Il difensore concludeva per la definizione del giudizio con compensazione delle spese; il Pubblico ministero si associava alla richiesta di definizione, ma invocava la condanna della controparte alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto del tempestivo pagamento della somma determinata nell’ordinanza ammissione del rito e statuisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sola regolazione delle spese processuali.

La Corte rileva che la giurisprudenza contabile non esprime un orientamento definito sul punto. Ritiene tuttavia maggiormente persuasivo l’indirizzo che esclude la compensazione, in quanto la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui essa è ammessa ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c., che pone una regola di tassatività delle ipotesi compensative.

Parimenti condivisibile è l’orientamento che impone il ricorso al criterio della soccombenza virtuale, richiamato dalla Sezione terza centrale d’appello con la pronuncia n. 104/2018. Tale criterio consente di valutare la posizione processuale delle parti in relazione alla plausibile fondatezza della pretesa attorea, prescindendo dalla definizione agevolata del rito.

La Sezione applica tale principio alla specie e ritiene sussistenti sufficienti motivi per considerare fondato l’assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze del processo penale conclusosi con la condanna irrevocabile del convenuto per il reato di peculato. Su questa base il convenuto viene condannato alle spese del giudizio, quantificate in euro 93,10.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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