Danno erariale per occupazione sine titulo e colpa grave del dirigente (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 59 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un ente locale, preposto alla gestione dei beni immobili, è tenuto, ratione officii, ad attivare ogni concreta iniziativa di tutela delle ragioni creditorie dell’amministrazione, ivi compresa la riscossione dei crediti per l’occupazione in via di fatto di un impianto sportivo comunale, quando l’occupazione avvenga in assenza di titolo contrattuale. In tale ipotesi, non sorge un credito a titolo di canone anticipato, né possono invocarsi la fideiussione o la clausola risolutiva espressa della convenzione scaduta, maturando piuttosto una indennità di occupazione esigibile soltanto al termine del periodo annuale di riferimento, ben potendo il dirigente avviare le necessarie azioni di realizzo coattivo entro la permanenza in carica. L’inerzia protratta, in un contesto di conclamata difficoltà finanziaria della società occupante, integra la colpa grave e determina un danno da mancata entrata risarcibile. Non è configurabile la compensatio lucri cum damno in difetto di identità causale tra fatto generatore del danno e fatto generatore del vantaggio, né possono costituire utilitas gli oneri obbligatoriamente posti a carico dell’occupante.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio i dirigenti e un assessore del comune di Palermo, all’epoca competenti per la gestione del patrimonio, chiedendo la condanna al pagamento di una somma superiore a 767.000 euro. Il danno contestato era la perdita delle entrate non incassate per l’utilizzo in via di fatto dello stadio comunale da parte di una società calcistica nel periodo dall’11 settembre 2017 al 31 luglio 2019, in assenza di titolo contrattuale dopo la scadenza della precedente concessione. Il debito non era stato recuperato e la società era stata dichiarata fallita, con incapienza della massa per i creditori chirografari.
In primo grado, il giudice contabile aveva assolto la prima dirigente per assenza di colpa grave e condannato gli altri due convenuti, con una riduzione del 90 per cento degli addebiti originari. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale la dirigente condannata e appello incidentale la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile la mera adesione dell’assessore all’appello principale della dirigente, non avendo lo stesso proposto tempestiva impugnazione nei termini perentori previsti dagli art. 190 e art. 184, comma 7, cgc.
Nel merito, la Corte affronta l’eccezione di ultrapetizione, ritenendola parzialmente inammissibile e infondata. La circostanza del noto inadempimento della società era presente nell’atto di citazione e, inoltre, un’istanza di fallimento era stata avanzata dalla Procura della Repubblica già nel novembre 2017. Tale elemento, pur respinto, imponeva di innalzare la soglia di attenzione del dirigente preposto.
La Corte esclude ogni portata esimente della delibera di Giunta che approvava lo schema di nuova convenzione, mai approvato dal Consiglio comunale e rimasto lettera morta. In assenza di titolo contrattuale, la riscossione era comunque doverosa. Le richieste di pagamento inoltrate dal dirigente, formulate con formula standardizzata, non erano state seguite da atti esecutivi o da iniziative transattive concrete. L’assegnazione di obiettivi dirigenziali non esonera dai doveri di buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost., che prescindono dalla loro determinazione annuale.
Quanto alla quantificazione, sono respinte le censure di indeterminatezza del quantum, poiché l’esistenza di interventi di manutenzione straordinaria opposti in compensazione è solo presunta e priva di riscontro documentale. Non è invocabile la compensatio lucri cum damno, difettando l’identità causale tra l’omessa riscossione, generatrice del danno, e la concessione in uso, generatrice del preteso vantaggio. La riduzione applicata in primo grado, pari al 10 per cento dell’addebito, è confermata in ragione del contesto amministrativo e delle prassi contra legem tollerate per anni dall’ente locale.
Quanto all’assessore, la Corte conferma la condanna, avendo cofirmato l’atto di disponibilità dell’impianto per l’ulteriore stagione, in un contesto di conclamata difficoltà finanziaria della società e senza alcun atto di indirizzo volto al recupero del credito. È invece confermata l’assoluzione della prima dirigente, il cui operato proattivo era documentato dalla ricostruzione dei reciproci rapporti dare-avere e dall’attività transattiva conclusasi prima della cessazione dell’incarico. Entrambi gli appelli sono quindi respinti.
Nota della Redazione
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