Controllo preventivo su assunzione di dirigente scolastico in esecuzione di giudicato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 132 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo adottato in esecuzione di un ordine giurisdizionale e riferibile soggettivamente alla pubblica amministrazione è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, Cost. e dell’art. 3, comma 1, legge n. 20/1994. La riferibilità soggettiva permane anche in pendenza di giudizio di ottemperanza, fino a quando il commissario ad acta non eserciti concretamente il proprio potere, poiché tra amministrazione e commissario sussiste una competenza concorrente che si consuma secondo un criterio di priorità temporale. La portata precettiva del giudicato non lascia margine di discrezionalità sulla assunzione imposta, la cui fonte di legittimazione risiede nell’ordine giudiziario. Ne consegue che lo sforamento della pianta organica non è imputabile alla assunzione doverosa, ma al mancato esercizio degli ulteriori poteri intestati all’amministrazione per adeguare il contesto giuridico e fattuale di esecuzione.

Il Fatto

È sottoposto a controllo preventivo di legittimità il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale ha conferito l’incarico di dirigente scolastico a un candidato collocato, con inserimento a pettine, nella graduatoria del concorso indetto nel 2011. L’amministrazione ha depositato il provvedimento dichiarando di avervi provveduto in esecuzione di un dictum giudiziario, pur non rientrando il dirigente nominando nel contingente organico autorizzato.

Il diritto all’assunzione era stato accertato dal giudice del lavoro, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019, e confermato in appello. Passata in giudicato la pronuncia, il Tar ha accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando un termine per l’esecuzione, nominando un commissario ad acta e fissando una penalità di mora. Un precedente conferimento era stato ricusato dalla Sezione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione affronta l’ammissibilità del controllo. Il limite esterno opera solo quando l’atto perde ogni riferibilità soggettiva alla pubblica amministrazione, per essere stato adottato direttamente da un organo giurisdizionale. Nel caso in esame l’atto è adottato dall’amministrazione, che conserva il potere di provvedere finché il commissario non eserciti concretamente il proprio potere, non rilevando la mera nomina o insediamento. La competenza concorrente si consuma secondo un criterio di priorità temporale.

Nel merito, la Corte rileva che il conferimento segue a un accertamento del diritto all’assunzione con decorrenza retrodatata e a una condanna all’assunzione immediata, rafforzata in sede di ottemperanza. La portata precettiva del giudicato non lascia margine di discrezionalità, e la fonte di legittimazione dell’assunzione risiede nell’ordine giudiziario stesso. Deve ritenersi che in pianta organica sussista necessariamente la collocazione per il dirigente ricorrente, essendo demandate al giudice dell’esecuzione le eventuali doglianze.

La Sezione ricostruisce il riparto: spetta al giudice amministrativo l’interpretazione della sentenza del giudice civile, con possibilità di pronunciarsi anche su diritti soggettivi, mentre al giudice ordinario compete l’integrazione extratestuale del pensiero consegnato dalla sentenza. Le questioni su esatto adempimento, violazione o elusione del giudicato e rapporti tra titoli esecutivi vanno risolte con pronunce vincolanti per tutte le parti.

Quanto al contingente, la Corte osserva che l’inserimento a pettine confermato in appello è stato oggetto di specifica censura, e che il giudice ordinario ha fornito un criterio per dirimere i conflitti con i candidati collocati in posizione deteriore. Richiamato l’indirizzo di legittimità sulla nullità genetica del contratto stipulato in violazione dell’ordine di graduatoria, la Sezione conclude che lo sforamento organico deriva dal mancato esercizio degli ulteriori poteri intestati all’amministrazione, non dalla assunzione statuita in sentenza.

Infine, quanto all’art. 4-bis d.l. 13/2023, l’amministrazione è tenuta a integrare immediatamente il contratto individuale con specifici obiettivi annuali sul rispetto dei tempi di pagamento, la cui assenza rende l’atto difforme dal paradigma legale. Per queste ragioni la Sezione ammette l’atto al visto e alla conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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