Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 12 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza necessità di esame nel merito delle domande proposte. L’intervenuta rinuncia assorbe ogni questione preliminare, compresa l’eccezione di difetto di giurisdizione, che resta assorbita dalla declaratoria di estinzione. La pronuncia di estinzione non comporta condanna alle spese, che restano non liquidate in assenza di specifica domanda e di soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto alla perequazione integrale del trattamento pensionistico, al di fuori delle limitazioni recate dall’art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2022, n. 197 e dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute e agli accessori.
L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel merito, ha richiesto il rigetto del ricorso richiamando giurisprudenza in termini. Con memoria del 14 febbraio 2025, notificata all’Istituto, il ricorrente ha rinunciato al giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su un dato processuale assorbente. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato alla controparte e la difesa dell’Istituto, presente in aula, ha accettato la rinuncia nel corso dell’udienza del 25 febbraio 2025.
Il Collegio, verificata la regolarità dell’atto e della relativa accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La pronuncia è stata resa con motivazione contestuale, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.
Nessun esame nel merito è stato svolto. L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall’Istituto resta assorbita dalla declaratoria di estinzione: la rinuncia, intervenuta prima della decisione, preclude al giudice di pronunciarsi sulle questioni controverse.
Quanto alle spese, la sentenza statuisce “Nulla per le spese”. La definizione del giudizio per rinuncia non dà luogo a condanna, non essendovi soccombenza da accertare né domanda specifica al riguardo.
Il dispositivo contiene infine la declaratoria di estinzione e la conferma della regolazione delle spese nel senso indicato, con decisione assunta in composizione monocratica.
Nota della Redazione
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