Conto giudiziale degli agenti contabili e discarico in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 434 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione degli agenti contabili si valuta sulla base dell’idoneità delle scritture a rendere intelligibile e imputabile ogni singolo fatto di gestione. La mancata compilazione di conti separati da parte dei diversi agenti succedutisi nella titolarità del budget e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne non impediscono il discarico quando il livello di analiticità del conto consenta di riferire ciascuna operazione all’agente che l’ha posta in essere e di verificarne la conformità alla destinazione impressa all’accreditamento. In assenza di ammanchi, il conto va pertanto dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 65599, depositato il 12 maggio 2020 e reso da tre agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo di una unità operativa forestale per l’esercizio 2016. Il conto costituisce ricompilazione, in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione.
Con la relazione di irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che i subagenti non avevano compilato un autonomo conto giudiziale e che alcune spese, pur riconducibili alle tipologie previste dalla normativa regionale, non risultavano collegabili ai singoli progetti finanziati. In assenza di ammanchi, la valutazione è stata rimessa al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del budget operativo, istituto dell’ordinamento contabile regionale che consente di attribuire a un dirigente la titolarità di uno stanziamento, utilizzabile mediante emissione diretta di ordinativi di pagamento, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa. Nel caso concreto il budget era stato suddiviso in due ordini di accreditamento, distinti per finalità.
La prima questione riguarda la mancata compilazione di un conto separato per ciascun agente e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne. La Corte osserva che il documento rinvenuto non risponde ai requisiti della disciplina richiamata, che esige il contraddittorio tra agente cessante e subentrante e la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione. Tuttavia, lo scopo della formalità, ossia la puntuale separazione e imputazione delle responsabilità, risulta ugualmente raggiunto grazie al livello di analiticità della rendicontazione, che consente di individuare per ogni operazione l’agente che l’ha posta in essere.
La seconda questione concerne la riconducibilità delle spese ai progetti. Il conto, articolato per sezioni corrispondenti agli ordini di accreditamento, ha permesso di verificare che tutte le spese erano in linea con la destinazione impressa al budget. Manca tuttavia il raccordo analitico tra singola spesa e singolo progetto o intervento, poiché le operazioni sono registrate in ordine cronologico senza raggruppamenti ulteriori.
La Corte esamina anche il meccanismo degli accantonamenti per i contributi previdenziali, gestito mediante un “contenitore cassa” con scadenze posticipate. Nonostante i rilievi, il Collegio ritiene la gestione sostanzialmente regolare: l’analiticità dei documenti ha consentito di avere contezza della gestione e dell’imputabilità dei fatti a ciascun agente, e la gestione del budget è avvenuta in conformità alle modalità dell’ordinamento regionale.
In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non essendovi statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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