Pensioni pubbliche e part time: riproporzionamento degli anni ridotti in anni interi (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 28 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto gli anni di servizio prestati ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale ridotto ed orario di servizio a tempo pieno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta l’estensione dei medesimi diritti dei dipendenti a tempo pieno, ma in proporzione alla quantità di lavoro prestata. Sussiste pertanto il diritto del pensionato a vedersi correttamente liquidare il trattamento di quiescenza tenendo conto dei periodi svolti a tempo parziale come accertati dall’ente datore di lavoro. Sulle somme spettanti è dovuto il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto e fino al pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un ente locale con contratto di lavoro a tempo parziale, è titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto. Nel Quadro I del provvedimento di liquidazione l’ente previdenziale non avrebbe correttamente individuato i vari periodi di servizio e, di conseguenza, avrebbe calcolato in modo errato il trattamento di quiescenza.
La lavoratrice riferisce di aver chiesto al proprio ex datore di lavoro di comunicare all’INPS le inesattezze riscontrate sulle quote di part time e sulle rispettive decorrenze, e di aver poi proposto rituale opposizione avverso la liquidazione. L’Istituto, dopo aver qualificato l’istanza come richiesta di riesame amministrativo, non vi ha dato seguito. La ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna dell’ente previdenziale alla corresponsione delle differenze.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la corretta valorizzazione dei periodi di servizio prestati in regime di part time ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale discende da un contratto di lavoro subordinato il cui orario, anziché coincidere con quello ordinario, risulta ridotto, con estensione dei medesimi diritti dei dipendenti a tempo pieno, ma in proporzione alla quantità di lavoro prestata.
Il giudice applica l’art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, secondo cui per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno. La norma impone dunque un’operazione di riproporzionamento che neutralizza l’effetto penalizzante del part time sul trattamento di quiescenza.
Su questa base la Corte riconosce il diritto della ricorrente a vedersi correttamente liquidare la pensione tenendo conto dei periodi di lavoro svolti a tempo parziale come analiticamente descritti dall’ente locale nella comunicazione del 30 maggio 2020, con ogni consequenziale effetto di legge. Il percorso argomentativo si snoda attraverso una serie di rinvii, disposti anche d’ufficio per la piena attuazione del contraddittorio, resi necessari dall’esigenza di verificare la correttezza della riliquidazione nel frattempo intervenuta.
La Corte accerta inoltre il diritto alla corresponsione, sulle somme spettanti, del maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal dì della maturazione del diritto e fino al pagamento. Il riferimento normativo è al combinato disposto dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e dell’art. 21, comma 2, Allegato 2, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici. Il ricorso è pertanto accolto nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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