Linee di orientamento sulla parifica dei rendiconti regionali (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 10 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parifica dei rendiconti generali delle Regioni e delle Province autonome, ancorché deliberata con le forme della giurisdizione contenziosa, non è esercizio di funzione giurisdizionale, ma attività di controllo di legittimità e regolarità ascrivibile alla funzione ausiliaria di cui all’art. 100, secondo comma, della Costituzione. Ne consegue l’inapplicabilità delle regole del codice di giustizia contabile e del regime delle invalidità processuali. Il contraddittorio con l’ente controllato non assume connotati tecnico-processuali di difesa, ma funzione di comunicazione e confronto, da assicurarsi lungo tutto l’iter procedimentale. La decisione di parifica ha natura certativa e valore vincolante, ma è priva di effetti conformativi diretti sugli atti legislativi regionali.
Il Fatto
La Sezione delle Autonomie interviene a oltre un decennio dalle prime linee di orientamento sulla parifica dei rendiconti regionali, adottate con le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR e n. 14/SEZAUT/2014/INPR. L’esigenza di aggiornamento nasce dai recenti approdi della giurisprudenza nomofilattica e dall’esperienza maturata nelle sedi territoriali, con l’obiettivo di realizzare prassi più omogenee.
Il punto di riferimento è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 34/2024/QM/PRES-PROC, resa su questioni di massima deferite dal Presidente della Corte dei conti e dal Procuratore generale, che converge con la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 5/2022.
La Motivazione della Corte
La qualificazione giuridica della parifica è il nodo da cui derivano le implicazioni operative. La ricostruzione sistematica si fonda sugli artt. da 39 a 41 del r.d. n. 1214 del 1934 e sulla giurisprudenza costituzionale, che colloca la parifica in un rapporto dialettico di tono costituzionale tra Esecutivo e Assemblee legislative. La decisione di parifica si innesta nel ciclo di bilancio e offre all’organo rappresentativo, con funzione ausiliaria, gli elementi tecnici per valutare l’operato del governo regionale.
Da tale premessa discende l’impossibilità di estendere alla parifica istituti processuali propri della funzione giurisdizionale. La stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la parifica, pur deliberata con le formalità della giurisdizione contenziosa, non è giudizio in senso tecnico-processuale. Ne deriva l’inapplicabilità dell’integrazione analogica con le regole del codice di giustizia contabile. Le forme della giurisdizione indicate dall’art. 40 del T.U. del 1934 riguardano solo l’ultima fase dell’attività, non la sostanza dell’istituto.
Il documento prescrive un’istruttoria ispirata al principio del contraddittorio, da declinare come comunicazione e scambio documentale. L’atto formale di avvio, la possibile adunanza di pre-parifica e la comunicazione anticipata degli aspetti critici e della bozza di relazione assicurano all’ente di rispondere su addebiti concreti. L’istruttoria deve collocarsi entro i tempi del ciclo di bilancio, in raccordo con l’organo di revisione.
Quanto agli esiti, il documento ricostruisce le formule decisorie: parifica piena, parifica parziale, parifica con osservazioni o con riserva, sospensione per incidente di costituzionalità e diniego di parifica. Quest’ultimo è riservato a casi eccezionali di massima gravità, per il forte impatto sul ciclo di bilancio e la probabilità di contenzioso. È raccomandato l’impiego della parifica parziale, che individua con chiarezza le poste da correggere senza compromettere l’approvazione del rendiconto.
Il controllo assume infine una visione diacronica: il follow-up verifica, nell’esercizio successivo, l’effettivo adeguamento dell’ente ai rilievi. Solo quelli collegati alla funzione certativa producono obblighi conformativi indiretti, mentre le osservazioni di carattere gestionale seguono le modalità del controllo successivo sulla gestione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.