Spese economali illegittime: il contabile risponde solo delle irregolarità sostanziali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 110 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile risponde esclusivamente delle spese affette da irregolarità sostanziale, restando escluse dal discarico negativo quelle colpite da irregolarità meramente formali, quando l’esiguità della documentazione disponibile non consente di ravvisare né di liquidare ammanchi. Le carenze relative alla relazione degli organi di revisione interna e ai verbali delle verifiche di cassa non sono addebitabili all’economo, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a tali adempimenti. La gestione economale costituisce gestione di cassa in regime di anticipazione, connotata da imprevedibilità e non programmabilità della spesa, e impone all’economo la preventiva verifica di ammissibilità e la presenza di una motivata richiesta del responsabile del servizio.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dall’agente contabile per la gestione del fondo economale di un Comune di modeste dimensioni nel corso dell’esercizio finanziario 2017. Il magistrato relatore, con la relazione di irregolarità, ha contestato la violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza, la mancanza della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali delle verifiche di cassa, nonché una serie di anomalie della procedura di spesa.

Sono state contestate spese per euro 3.895,48, non adeguatamente documentate, spese asseritamente illegittime per euro 1.040,95 e un residuo di fine esercizio non riversato di euro 941,00. La Procura regionale ha aderito alle valutazioni del relatore. L’agente contabile ha chiesto il discarico, invocando la buona fede, l’assenza di precedenti contestazioni e la legittimità delle spese ai sensi del regolamento comunale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., volto all’accertamento obiettivo della regolarità della gestione e alla determinazione del rapporto di debito e credito tra agente contabile ed Ente. La gestione economale è gestione di cassa in regime di anticipazione: l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti, in correlazione agli scopi delle anticipazioni.

Con riferimento ai profili documentali, il Collegio rileva che la mancanza della relazione degli organi di controllo interno, prevista dal comma 2 dell’art. 139 c.g.c., e dei verbali delle verifiche di cassa non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a tali adempimenti.

Nel merito delle spese, la Corte distingue tra irregolarità formali e irregolarità sostanziali. Quanto alle prime, quantificate in euro 3.895,48, pur stigmatizzando le carenze documentali, il Collegio esclude ogni addebito per il carattere minimale e non sostanziale dei rilievi e per l’esiguità della documentazione, che non consente di ravvisare e liquidare ammanchi.

Le spese affette da irregolarità sostanziale, pari a euro 1.040,95, sono analiticamente individuate: acquisti non riconducibili alle categorie del regolamento per il servizio di economato, privi di autorizzazione, con scontrini illeggibili o non parlanti, in alcuni casi con materiale consegnato in data antecedente all’emissione del buono. Tali spese non rientrano tra quelle per cui l’economo era autorizzato. La Corte richiama il principio per cui la previsione regolamentare è necessaria ma non sufficiente, dovendo le spese economali conservare i caratteri di imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza.

La Corte conferma inoltre che il vaglio di congruità e legittimità deve precedere l’acquisto e trovare riscontro in una motivata richiesta del responsabile del servizio. In assenza, il conto è irregolare per carenza del presupposto giuridico-amministrativo, con conseguente condanna dell’agente contabile al pagamento dell’importo, oltre rivalutazione e interessi legali. La condanna solo parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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