Professore a tempo pieno, incarichi societari e prova del danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 84 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del regime di esclusiva gravante sul docente universitario a tempo pieno, per effetto dello svolgimento di incarichi societari non autorizzati, non integra di per sé un danno erariale. Non è configurabile, in materia, alcun danno in re ipsa: grava sulla Procura contabile l’onere di provare che il dipendente abbia effettivamente sottratto energie lavorative all’amministrazione di appartenenza, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni. Solo la dimostrazione di una concreta alterazione del sinallagma contrattuale, desumibile anche da indizi gravi, precisi e concordanti, consente di ritenere la retribuzione corrisposta sine causa e quindi risarcibile. Le cariche di amministratore e presidente di società, implicando poteri di gestione, sono invece assolutamente incompatibili con lo status di docente a tempo pieno, indipendentemente dal loro concreto esercizio.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un docente universitario a tempo pieno per aver svolto, negli anni 2013-2017, attività asseritamente incompatibili con il proprio regime di esclusiva. In particolare, al professore era contestato di aver ricoperto cariche di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione in alcune società a scopo di lucro, oltre che di socio in una snc. Il danno richiesto era pari alla differenza tabellare tra retribuzione a tempo pieno e a tempo definito, oltre a un compenso per una consulenza tecnica di parte.

La Sezione regionale, dichiarata cessata la materia del contendere su una posta di danno, assolveva il convenuto: gli incarichi erano di mera rappresentanza e difettava la prova del pregiudizio erariale. La Procura proponeva appello, sostenendo la natura imprenditoriale delle attività e la loro radicale incompatibilità con lo status del docente, nonché la sufficienza della violazione del sinallagma ai fini della condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello muove dalla disciplina dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e delle norme sul tempo pieno dei docenti universitari, per poi richiamare la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM. Da tale pronuncia si evince che l’obbligo di riversamento del compenso riguarda le sole incompatibilità relative, mentre per le attività assolutamente incompatibili resta ferma la risarcibilità del danno, ma la stessa deve essere accertata in concreto, di volta in volta, dal singolo Collegio.

Quanto alla qualificazione delle condotte, la Corte ritiene che il docente abbia rivestito cariche operative e consolidate, non di mera rappresentanza. Tali incarichi, implicando poteri deliberativi e decisionali, sono espressamente vietati dalla legge e dal regolamento di Ateneo adottato ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10, l. n. 240/2010. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. III Centr. App. n. 475/2021; Sez. II n. 221/2022) conferma che la rilevanza degli incarichi prescinde dal loro concreto esercizio.

Ciò nonostante, la Corte condivide la decisione di primo grado sull’assenza di danno. Esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, occorre la prova di una riscontrata minore resa del servizio. Nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun elemento dimostrativo della lesione del sinallagma: nessuna contestazione di debiti di orario o di attività di docenza, e assenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti (reiterazione della condotta, entità dei compensi, natura degli incarichi) idonei a far presumere la sottrazione di energie lavorative.

Il Collegio, pertanto, rigetta l’appello, confermando l’assoluzione dell’appellato sotto il profilo del danno, pur ribadendo la piena illegittimità della condotta. Le spese del grado, liquidate in favore del docente, seguono la soccombenza della Procura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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