Giudizio di conto: discarico del tesoriere per insussistenza di irregolarità contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 100 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale reso dall’agente contabile è approvato con discarico quando l’istruttoria e la documentazione acquisita ne attestano la regolarità contabile e la coerenza con il verbale di passaggio di consegne, non emergendo irregolarità idonee a fondare addebiti. La divergenza tra il fondo di cassa finale del conto esaminato e il fondo iniziale indicato nel conto del tesoriere subentrante non giustifica il discarico negativo dell’agente uscente: essa va valutata, con i relativi profili di irregolarità, nel giudizio sul conto del nuovo gestore. In assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente contabile, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un istituto tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria di un Comune, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, depositato presso la Corte nel settembre 2023. Il conto espone un fondo iniziale di cassa di € 495.854,18, riscossioni per € 489.155,34 e pagamenti per € 461.487,70, con fondo finale di € 523.521,82.

Il Magistrato istruttore aveva rilevato una discrepanza tra il fondo finale di cassa del conto e il fondo iniziale riportato nel conto successivo reso dal tesoriere subentrante, pari a € 27.667,64, oltre alla mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente contabile ha sostenuto che la divergenza derivasse da un mero errore materiale del gestore subentrante, che avrebbe errato la data di riferimento. La questione arriva alla Sezione dopo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per ulteriori accertamenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito l’istruttoria svolta dopo l’ordinanza di restituzione degli atti al magistrato relatore. L’ulteriore interlocuzione con l’ente locale e l’agente contabile ha consentito di verificare che il conto risulta contabilmente regolare e che i relativi dati trovano conferma nel verbale di passaggio di consegne già acquisito agli atti.

Quanto alla difformità di € 27.667,64, la Corte ne ha individuato la causa nell’esposizione, quale scrittura di apertura del conto del tesoriere subentrante, del fondo di cassa alla data del 1° gennaio 2018 anziché del dato corretto riferito al 1° luglio 2018, inizio della nuova gestione. La irregolarità non è dunque riferibile al conto in esame, ma al conto successivo: i relativi profili andranno valutati nel giudizio riguardante quest’ultimo, reso per l’intero esercizio 2018, con parziale sovrapposizione al periodo già esaminato.

Su queste basi l’agente contabile ha chiesto il discarico, in adesione alle conclusioni rassegnate dal magistrato istruttore. La Sezione ha ritenuto che il conto in epigrafe sia regolare sotto il profilo contabile e coerente con le risultanze del verbale di passaggio di consegne.

Non emergendo irregolarità idonee a fondare addebiti a carico dell’agente contabile, sussistono i presupposti per l’approvazione del conto e per la dichiarazione di discarico. In assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente, la Corte non ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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