Responsabilità erariale esclusa per incarichi di comunicazione istituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 247 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la contestazione di una spesa asseritamente inutile per duplicazione di funzioni non può fondarsi sulla mera esistenza di un ufficio centrale preposto alla medesima attività. Grava sulla Procura contabile la prova che l’iniziativa dell’amministratore si sia svolta in totale autonomia, sottraendo la struttura centrale dal procedimento. La verifica della legittimità degli incarichi ex art. 7, comma 6, e art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non può prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo. Il requisito della comprovata specializzazione universitaria può essere escluso quando la prestazione debba essere resa da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero da soggetti operanti nel campo dell’attività informatica a supporto della ricerca. In assenza di dolo o colpa grave, la domanda di risarcimento va rigettata.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione, da parte della Procura regionale, di una serie di incarichi conferiti nel corso di un quadriennio dal direttore di un istituto di ricerca alla medesima collaboratrice esterna per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale presso una sede secondaria. Secondo l’attore, l’istituzione di tale funzione avrebbe costituito una duplicazione dell’omologa struttura centrale, con conseguente inutilità e dannosità della spesa sostenuta.

Il giudizio, promosso avanti alla Sezione siciliana, era stato riassunto avanti la Sezione calabrese a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di competenza territoriale. L’art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c. non àncora la competenza al luogo dell’amministrazione danneggiata, ma richiama alternativamente il luogo di svolgimento dell’attività gestoria ovvero quello di verificazione del fatto dannoso. Poiché l’istituto ha sede legale in Calabria e le sedi secondarie ne costituiscono mere diramazioni, il criterio del luogo di incardinazione del rapporto di servizio radica la competenza nella Sezione adita.

È stata parimenti rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La Corte ha chiarito che la giurisdizione contabile non dipende dalla scelta del modello contrattuale adottato. Ciò che rileva è il comportamento del funzionario, che non può comunque violare i doveri di servizio e i principi costituzionali di legalità e buon andamento.

Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il convenuto ha bandito le procedure comparative e sottoscritto i contratti, assumendo così la titolarità sostanziale del rapporto controverso.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto non provata la contestazione di duplicazione di funzioni. Dagli atti emerge che la struttura centrale è stata coinvolta fin dall’origine e che il potenziamento della comunicazione costituiva obiettivo di performance assegnato dall’ente agli istituti periferici. L’attore non ha offerto prova contraria dell’evitabilità della spesa.

Quanto agli incarichi, la Corte ha rilevato che la specializzazione universitaria, di cui l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 ammette l’esclusione per le prestazioni riservate a professionisti iscritti in albi o rese da soggetti operanti nell’attività informatica a supporto della ricerca, non era nella specie necessaria. Il reiterato ricorso a diversi tipi negoziali è stato ritenuto non decisivo, poiché difetta il requisito soggettivo. La domanda è stata rigettata con condanna alle spese a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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