Responsabilità sanitaria erariale esclusa per difetto di nesso causale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 53 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto da malpractice medica, l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e l’evento lesivo richiede un giudizio di probabilità qualificata, non essendo sufficiente la mera possibilità dell’esito diverso. Ove il consulente tecnico d’ufficio quantifichi in una forbice del 5-10% l’incidenza che la tempestiva somministrazione del farmaco antivirale avrebbe avuto sull’esito infausto, tale giudizio di bassissima probabilità esclude in radice l’imputazione causale dell’omissione. La trasmissibilità agli eredi del debito erariale è, inoltre, subordinata alla sussistenza dell’illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi: in difetto di tali presupposti il processo si estingue nei confronti del sanitario deceduto e dei suoi eredi.
Il Fatto
La vicenda origina da un ricovero ospedaliero del novembre 2011 presso una struttura sanitaria piemontese, conclusosi con una diagnosi tardiva di encefalite erpetica. La paziente aveva poi transatto la propria pretesa risarcitoria con l’azienda ospedaliera, l’azienda sanitaria locale e la Regione.
Su tale transazione la Procura regionale aveva promosso giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, chiedendo la condanna di tre dirigenti medici al pagamento di 330.000,00 euro a titolo di danno indiretto. La Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con sentenza n. 45/2023, aveva respinto la domanda. Avverso tale decisione la Procura regionale ha proposto appello, articolando sei motivi. Nel corso del giudizio una delle appellate è deceduta dopo la notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via preliminare la questione processuale dell’estinzione del giudizio nei confronti della sanitaria deceduta e dei suoi eredi. Il Pubblico ministero contabile ha chiesto l’immediata declaratoria ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., non sussistendo i presupposti per la riassunzione. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, che, pur sancendo il carattere personale della responsabilità erariale, ne ammette la trasmissione agli eredi nei soli casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. In assenza di tali presupposti, l’estinzione va dichiarata e, per l’art. 188 c.g.c., la sentenza impugnata passa in giudicato nei confronti di quella parte.
Nel merito, l’appello contesta la ricostruzione del nesso causale operata in primo grado, fondandosi sui pareri del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, che avevano ravvisato profili di colpa grave per imprudenza e imperizia. A fronte di tali conclusioni, la CTU disposta dal giudice di prime cure, avvalendosi di un infettivologo, ha descritto un quadro clinico di estrema complessità e oggettiva difficoltà di inquadramento diagnostico.
La Corte conferma la scansione in due fasi elaborata dal giudice territoriale. Nella prima, dall’accesso ospedaliero al primo sospetto di encefalite, mancavano sintomi che giustificassero oggettivamente l’insorgere del sospetto diagnostico: la presentazione clinica complessa, la negatività della TC e la comparsa di leucocitosi neutrofila indirizzavano verso una patologia batterica, giustificando la terapia antibiotica. Nessun addebito è quindi ascrivibile alla dirigente che effettuò la visita neurologica.
Nella seconda fase, dal sospetto sino all’avvio della terapia con Acyclovir, la Corte condivide il giudizio del CTU secondo cui la somministrazione dell’antivirale, a distanza di oltre 24-48 ore dall’esordio dei sintomi, non avrebbe potuto evitare il peggioramento delle condizioni della paziente. Il giudizio di bassissima probabilità espresso dal consulente nega in radice la sussistenza del nesso causale tra l’omissione e l’evento.
La Sezione richiama i principi generali degli artt. 40 e 41 cod. pen., temperati dal criterio della causalità adeguata e della regolarità causale, e conclude per il rigetto dell’appello. Le spese di lite sono liquidate a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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