Parere sfavorevole sulla partecipazione societaria per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 191 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di conformità sugli atti deliberativi di acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie da parte degli enti locali, la Corte dei conti verifica la sussistenza di una motivazione analitica che dia conto della convenienza economica della scelta e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione di esplicitare le ragioni e le finalità che giustificano l’operazione, anche sul piano della sostenibilità finanziaria. La carenza di tale apparato motivazionale, quando assorbente di ogni altro profilo critico, preclude la valutazione positiva di conformità e impone il parere sfavorevole. L’assenza di un quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione o della gestione attuale costituisce deficit insuperabile, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione della partecipazione.

Il Fatto

Il Comune istante ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo il proprio atto deliberativo di acquisto di una partecipazione indiretta in una società che gestisce servizi di igiene urbana, tramite una società a capitale interamente pubblico operante nel servizio idrico integrato della quale il Comune è socio. L’operazione, promossa da quest’ultima, mira all’aggregazione in un unico gestore delle gestioni in house dei rifiuti di più zone omogenee dell’area metropolitana milanese.

L’atto è corredato da documentazione tecnica comprendente piano industriale, valutazioni di fair value, pareri di congruità finanziaria, statuto e patto parasociale. Numerose e analoghe richieste di parere di altri comuni, relative alla medesima operazione societaria, sono state trattate congiuntamente per l’unità dell’operazione e della documentazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’attività richiesta come peculiare forma di controllo preventivo, di cui il legislatore individua tempi, parametri di riferimento ed esiti. Oggetto del controllo è l’atto di acquisizione della partecipazione, con specifica attenzione alla motivazione del provvedimento e ai parametri di sostenibilità finanziaria e compatibilità con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità. Il riferimento è all’orientamento espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022 e dalla stessa Sezione con la deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

La Sezione osserva che l’operazione consiste nell’acquisizione di quote funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. Sebbene l’acquisizione della partecipazione indiretta non preveda il contestuale affidamento del servizio, il piano industriale indica espressamente l’ampliamento progressivo dei comuni serviti e dell’utenza, con previsione implicita ma chiara dell’affidamento del servizio già dall’anno successivo. La quota di partecipazione è destinata a crescere per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento richiamato dal patto parasociale ma non allegato e quindi non noto.

Il deficit centrale è di ordine motivazionale. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige che l’amministrazione dia conto in modo analitico delle ragioni e finalità della scelta, sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Nel provvedimento in esame manca del tutto un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, nonché una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi della futura gestione in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto di gara.

La Sezione richiama il proprio orientamento, già espresso con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e confermato con la n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto in assenza di una valutazione comparativa di carattere quantitativo. Tali carenze sono ritenute insuperabili e assorbenti degli ulteriori profili critici, restando in disparte la coerenza dell’operazione con lo statuto della società capofila, la contestata sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare e ne dispone la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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