Responsabilità medica erariale, nesso causale provato per il più probabile che non (Corte dei Conti Sez. III App. n. 43 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante da malpractice medica, il nesso di causalità tra condotta del sanitario ed evento lesivo si accerta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, ossia del più probabile che non, e non secondo il canone penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La prova del nesso non può fondarsi su margini di relatività o su una mera riduzione delle chance di prevenzione: quando gli stessi consulenti escludono che le lesioni siano, con elevato grado di probabilità, conseguenza del maladimplemento, e si limitano ad affermare che il parto anticipato avrebbe ridotto le possibilità di evitarle, il nesso causale deve ritenersi non provato. Una motivazione che si limiti a un laconico rinvio alle consulenze, senza dar conto degli elementi costitutivi della responsabilità e delle difese della parte, è carente e non sorregge la condanna.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria condannava una ginecologa al pagamento, in favore dell’ASL, di € 143.102,50, oltre rivalutazione e interessi, per danno indiretto da colpa medica. L’amministrazione aveva risarcito ai genitori del neonato un importo inizialmente pari a € 159.800,03, poi ridotto per il riversamento della compagnia assicurativa.
Secondo il giudice di primo grado il pregiudizio derivava dalla condotta della sanitaria, che aveva seguito la gravidanza con controlli esigui e tardivi e non aveva interpretato correttamente gli esami, così che il taglio cesareo era intervenuto tardivamente, a fronte di condizioni fetali già compromesse. La professionista proponeva appello, dolendosi in particolare del difetto di motivazione, dell’erronea valutazione delle consulenze tecniche e della mancata pronuncia sulla richiesta di potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione terza centrale d’appello esamina congiuntamente i motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene assorbentemente fondati sotto il profilo del nesso causale. La sentenza appellata, con un laconico rinvio alle consulenze medico legali, si limitava ad affermare che il pregiudizio dell’ASL doveva ricondursi al comportamento della sanitaria, senza dare conto della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità e senza confutare gli atti e le argomentazioni della parte.
Nel caso di malpractice medica, ricorda la Corte, per la ricostruzione del nesso causale non opera il canone penalistico dell’oltre il ragionevole dubbio, bensì la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco. Il nesso non può tuttavia essere escluso per il solo rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica (richiamate Cass. n. 4400 del 2004, Cass. n. 7997 del 2005, Cass. Sez. Un. n. 576 del 2008, Cass. n. 975 del 2009, Cass. n. 16123 del 2010, Cass. n. 6275 del 2012, e Sez. III Appello n. 127 del 2024).
Dalle stesse consulenze richiamate emerge però un quadro che non supporta la condanna. Il danno cerebrale del neonato è insorto in un arco temporale prossimo al parto; non è dato sapere con certezza se il parto anticipato intorno alla trentacinquesima settimana avrebbe evitato eventi patologici acuti su un feto prematuro e gravato da comorbidità di IUGR; la scelta del parto prematuro è complessa e rischiosa. I consulenti concludono che le lesioni neurologiche non possono essere ritenute, con elevato grado di probabilità, conseguenza del maladimplemento, potendosi solo affermare che la condotta ha comportato una riduzione rilevante delle chance di prevenire le lesioni.
La Corte ne trae la conseguenza che non si può stabilire con elevato grado di probabilità che le lesioni dipendano dal maladimplemento della ginecologa, ma solo che il mancato parto anticipato avrebbe ridotto le chance di prevenzione. Poiché il risarcimento corrisposto dall’ASL ai genitori costituisce il danno erariale contestato, in via assorbente rispetto all’accertamento degli altri elementi della responsabilità deve escludersi la prova del nesso causale. L’appello è quindi accolto, con liquidazione delle spese in favore dell’appellante e a carico dell’ASL.
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Nota della Redazione
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