Responsabilità erariale per finanziamento formativo non svolto e rapporti tra giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 54 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di contributi pubblici è assoggettato alla giurisdizione contabile per il danno arrecato all’ente erogatore, in ragione del rapporto di servizio che si instaura con la concessione del finanziamento. Rispondono a titolo di dolo, e in solido, i soggetti che, con ruoli formali o di fatto, si intromettano nella causazione del pregiudizio, cooperando consapevolmente all’attestazione di un’attività formativa in realtà mai svolta. Il giudizio contabile e il giudizio penale sono tra loro indipendenti, con conseguente difetto di pregiudizialità necessaria e legittimità del diniego di sospensione. Il giudice contabile può utilizzare, previo autonomo vaglio critico, le risultanze delle indagini penali. L’eventuale recupero in sede fallimentare opera a scomputo del dovuto, senza elidere il titolo di responsabilità.

Il Fatto

Con atto di citazione dell’8 novembre 2021 la Procura regionale ha contestato a cinque soggetti un’ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per avere indebitamente percepito o concorso a far percepire un finanziamento a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di euro 257.727,89, finalizzato ad attività formativa in favore del personale del settore autotrasporto, in realtà non svolta.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, con sentenza n. 7/2023, ha accolto integralmente la domanda e ha condannato i convenuti in solido al risarcimento. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale tre soggetti e appello incidentale gli altri due. La Procura generale ha chiesto la riunione degli appelli e il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei gravami, proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 184 c.g.c. Ha poi ritenuto ammissibile la costituzione degli appellanti incidentali, essendo l’atto sottoscritto da un legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, nonostante l’incarico conferito anche a un professionista non abilitato.

Sul primo motivo, il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio si ricava dal collegamento con il soggetto percettore dei contributi pubblici. I soci e il docente risultano essersi intromessi, per attiva cooperazione, nel processo di causazione del danno, non assimilandosi a semplici esecutori di direttive interne. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità (Cass., S.U. 13245/2019 e 9768/2023).

Quanto alla prescrizione, il Collegio ha confermato la decorrenza del termine dal momento della scoperta del danno, avvenuta tramite l’indagine della Guardia di Finanza segnalata il 24 aprile 2017, rispetto alla citazione dell’8 novembre 2021. L’occultamento doloso, con falsa attestazione della presenza dei lavoratori e dello svolgimento delle docenze, integra la causa di sospensione di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, per identità di ratio con l’art. 2941 n. 8 c.c..

Sulla dedotta duplicazione del danno, il motivo è stato respinto: le somme incassate in sede fallimentare potranno essere computate a scomputo del dovuto, senza elidere il titolo di responsabilità.

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio contabile, il Collegio ha confermato il diniego, difettando il rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, in ragione della diversità dei rispettivi oggetti. Il giudice contabile può comunque utilizzare, previo vaglio critico, gli accertamenti penali, che divengono atti propri del giudizio, con valutazioni autonome sulla materialità dei fatti (richiamate SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e n. 1/2017). Nel merito, la Corte ha confermato la ricostruzione del primo giudice, valorizzando la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 1241/2021, non smentita dalla pronuncia della Corte di Appello di Torino n. 3275/2023, attinente alla sola prescrizione dei reati. Gli accertamenti hanno confermato il concorso dei soggetti nella frode e lo sviamento delle provvidenze dalla finalità pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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