Estinzione del processo contabile per decesso del ricorrente e mancata riassunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 172 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il decesso del ricorrente determina l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c. e, in difetto di riassunzione nel termine previsto dall’art. 110 c.g.c., ne impone la declaratoria di estinzione. La mancata riassunzione da parte degli eredi preclude ogni esame nel merito della domanda di riliquidazione pensionistica. La pronuncia di estinzione non dà luogo a condanna sulle spese, stante la gratuità del giudizio contabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per la rideterminazione del beneficio dei sei scatti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1995 e per la riliquidazione della prestazione alle scadenze di legge in ragione dei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018. Chiedeva la condanna dell’INPS alla rideterminazione della prestazione dalla decorrenza originaria, con differenze di rateo, perequazione e interessi.

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente è deceduto. I legali hanno chiesto la declaratoria di interruzione del processo, disposta con decreto. Decorsi i termini, il giudizio non è stato riassunto dagli eredi.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene agli effetti processuali della morte della parte ricorrente nel giudizio pensionistico contabile. La Corte rileva che il decesso è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e che l’interruzione è stata dichiarata con il decreto emesso ai sensi dell’art. 108 c.g.c., per gli effetti di cui all’art. 109 c.g.c.

Accertato il decorso dei termini, il giudice constata la mancata riassunzione del giudizio da parte degli eredi. L’INPS, all’udienza, ha insistito per l’estinzione. Ne deriva la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c.

La scelta processuale è obbligata: la riassunzione costituisce l’unico strumento di prosecuzione del giudizio interrotto e la sua omissione preclude in radice ogni ulteriore attività istruttoria e decisoria sul merito della domanda. La Corte non esamina quindi la fondatezza delle pretese pensionistiche, né la spettanza dei sei scatti o dell’aumento della base pensionabile.

Sul piano delle spese, la pronuncia di estinzione non dà luogo a statuizioni di condanna. La Corte rileva la gratuità del giudizio contabile, con la conseguenza che nulla è dovuto per le spese.

Il giudice dispone infine che la Segreteria apponga l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati identificativi della parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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