Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 11 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., la presentazione dei conti giudiziali all’amministrazione di appartenenza e il successivo deposito presso la segreteria della Sezione, nel termine perentorio assegnato dal giudice designato, fanno venire meno l’interesse alla pronuncia e determinano la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. Per l’esito della controversia non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 da parte degli agenti contabili di un Comune.
All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che, per la gestione della riscossione dei proventi del servizio biblioteca, i conti degli esercizi 2019 e 2020 erano stati presentati all’amministrazione — con parificazione del solo esercizio 2020 — mentre nessuno dei conti 2018, 2019 e 2020 risultava depositato presso la segreteria. La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti.
La Motivazione della Corte
Con decreto del 20 settembre 2023, il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per la presentazione all’amministrazione dei conti non ancora presentati, e al Comune il termine del 31 maggio 2024 per il deposito nella segreteria dei conti corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.
La Procura regionale, con istanza del 30 agosto 2024, rappresentava che il Comune aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali tramite l’applicazione SiReCo in data 31 maggio 2024, e chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Ne deriva il venir meno dell’interesse alla decisione: il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alla forma del provvedimento, la Corte ritiene che debba essere la sentenza, in forza dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, perché si tratta della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..
Infine, in ragione dell’esito della controversia, il giudice esclude che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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