Conto di tesoreria regolare nonostante la relazione dell’organo di controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 102 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto giudiziale, diversamente da quanto vale per la parificazione. Essa è tuttavia adempimento obbligatorio e assume il valore di elemento di giudizio, funzionale a valutare l’attendibilità delle risultanze del conto. La relazione deve essere resa da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile e deve dare conto delle verifiche svolte. Un documento che si limiti a prendere atto della presentazione del conto, senza indicare modalità ed esiti dei controlli, non integra l’adempimento. Le carenze e le omissioni dell’adempimento incombono sull’ente e non possono essere imputate all’agente contabile.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale reso dalla banca tesoriera per la gestione del servizio di tesoreria comunale relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021. Il conto risultava compilato secondo gli schemi del d.lgs. n. 118/2011, con riscossioni e pagamenti riconciliati con le scritture dell’ente e fondo finale corrispondente al fondo iniziale del tesoriere subentrante.
Sotto il profilo sostanziale la gestione era stata rappresentata come regolare, con verbale di passaggio delle consegne avvenuto in contraddittorio e senza riserve. Il Magistrato ha però rilevato che non risultava depositata la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. e ha quindi sottoposto il conto all’esame del Collegio, trattandosi di conto di ultima gestione. In corso di giudizio l’ente ha depositato tardivamente una relazione del revisore contenente solo la presa d’atto della presentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la regolarità formale e sostanziale del conto, riscontrando la conformità agli schemi di legge e la concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’ente. Il verbale di passaggio di gestione ha confermato la riconciliazione del fondo di cassa con la Tesoreria Provinciale dello Stato, senza riserve o eccezioni delle parti.
La questione centrale riguarda la mancata allegazione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. Il Collegio ha ricordato che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto: solo quest’ultima integra una condizione di procedibilità dell’esame, mentre la relazione è obbligatoria ma non condiziona l’esame. Il suo valore è quello di elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze, secondo un orientamento condiviso dalle Sezioni territoriali.
Richiamando la propria ordinanza n. 15/2023, la Sezione ha ribadito che la relazione deve essere resa dall’organo di controllo interno in posizione di terzietà rispetto all’agente contabile, per non vanificare la funzione del controllo. Il documento dovrebbe preferibilmente dare conto della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture, della tipologia delle entrate e delle uscite e di ogni evenienza rilevante nel periodo di rendicontazione.
Alla luce di queste coordinate, il documento depositato tardivamente non è apparso idoneo a integrare l’adempimento: si tratta di una mera presa d’atto della presentazione del conto all’ente, priva di qualsiasi indicazione sulle verifiche eseguite. Il Collegio ha però precisato che l’adempimento incombe sull’ente e che le sue carenze o omissioni non sono imputabili all’agente contabile.
Il conto è stato pertanto dichiarato regolare, con ammissione dell’agente a discarico e accertamento delle rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi. In assenza di condanna, non si è provveduto sulle spese.
Nota della Redazione
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