Inammissibile l’appello avverso la sentenza che decide sulla revocazione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 69 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi esclusivamente i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell’art. 206, comma 3, cod. giust. cont. Ne consegue che, ove la sentenza impugnata per revocazione non fosse appellabile ma solo soggetta a revocazione e a ricorso per cassazione, neppure la sentenza resa in sede di revocazione è appellabile. La relativa preclusione processuale è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla costituzione in giudizio della parte pubblica che l’abbia formalmente eccepita, né è riconducibile alla categoria dei vizi di nullità dell’atto, con la conseguenza che resta preclusa la riqualificazione del gravame in termini di revocazione, stante il divieto di impugnare per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza resa nel giudizio di revocazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una condanna al risarcimento del danno erariale pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale nei confronti di una società e di due soggetti, in relazione a contributi pubblici percepiti per la realizzazione di un centro benessere. Il gravame avverso quella decisione veniva rigettato nel merito dalla Sezione centrale di appello con sentenza n. 33/2023. I condannati proponevano quindi ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto nella quantificazione del danno; la Sezione centrale dichiarava inammissibile quel ricorso con sentenza n. 41/2024.

Avverso quest’ultima decisione i condannati proponevano atto qualificato “ricorso in appello”. La Procura generale eccepiva l’inammissibilità sotto un duplice profilo: la violazione della sequenza procedimentale di notifica e deposito e, soprattutto, l’inappellabilità della sentenza resa in sede di revocazione. Nel corso del giudizio gli appellanti prospettavano anche profili di illegittimità costituzionale dell’art. 206 cod. giust. cont. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. giust. cont., la questione dell’ammissibilità del gravame. La disposizione dirimente è l’art. 206, comma 3, cod. giust. cont., secondo cui contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Poiché la sentenza n. 33/2023 era impugnabile solo per revocazione e con ricorso per cassazione, ma non con appello, neppure la successiva sentenza n. 41/2024 è appellabile.

La Corte precisa che tale preclusione processuale non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della Procura generale che pure l’aveva formalmente eccepita. Il vizio non è riconducibile alla categoria della nullità dell’atto e pertanto non è suscettibile di sanatoria. Il primo profilo di inammissibilità assorbe così la seconda doglianza, relativa alla violazione della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 178 e 180 cod. giust. cont., che impongono la notifica del gravame prima del deposito.

Il Collegio esamina poi, per mera completezza, l’ipotesi di una possibile riqualificazione dell’atto in termini di revocazione. Anche questa via risulta impraticabile. L’art. 206, comma 2, cod. giust. cont. stabilisce che non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio per revocazione. Gli appellanti ripropongono pedissequamente l’identico motivo già esaminato e respinto con la sentenza n. 41/2024, ovvero la sussistenza di un errore di fatto nella determinazione del danno erariale.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 cod. giust. cont., la Corte la ritiene ictu oculi priva di rilevanza. Il ragionamento degli appellanti muove da un presupposto erroneo: ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont., possono essere impugnate per revocazione ordinaria solo le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado, non la sentenza della sezione regionale di primo grado, che era appellabile e venne effettivamente appellata.

L’appello è dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo la decisione intervenuta esclusivamente su una questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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