Partecipazione indiretta e controllo pubblico nella società mista (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 41 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione societaria è qualificabile come indiretta, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016, solo quando è detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di una società o di un altro organismo soggetto al controllo della medesima amministrazione. Il controllo rilevante è quello definito dall’art. 2, c. 1, lett. b), del T.U.S.P., che richiama l’art. 2359 cod. civ. nelle tre forme di diritto, di fatto e negoziale. La sola titolarità di una quota significativa, in assenza di maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di influenza dominante, non integra il controllo pubblico, tanto più quando lo statuto riserva le decisioni strategiche a maggioranze qualificate che presuppongono il concorso dei soci privati. Ne deriva che l’acquisizione compiuta tramite la società non controllata non costituisce partecipazione indiretta e non è soggetta alla funzione di controllo dell’art. 5 del T.U.S.P.
Il Fatto
La Regione Emilia-Romagna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione della Giunta regionale con cui è stata approvata l’operazione di acquisto, da parte della società partecipata Fiere di Parma S.p.A., di una quota di RIBS S.r.l. Al perfezionamento dell’operazione, la società acquisita sarebbe divenuta partecipazione indiretta della Regione.
L’amministrazione ha corredato l’istanza con lo statuto della società target, il questionario istruttorio modellato sulla deliberazione della Sezione n. 32/2023/INPR, i bilanci, il business plan e il piano industriale dell’acquirente. La Sezione è stata chiamata a esprimersi sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 del T.U.S.P.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che hanno qualificato la funzione dell’art. 5 del T.U.S.P. come attività di controllo, pur formalmente resa con un parere. I parametri del giudizio sono la conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Superata la verifica della competenza e dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio affronta il profilo dell’ammissibilità oggettiva. La questione decisiva è se Fiere di Parma S.p.A. sia qualificabile come società a controllo pubblico. I soci pubblici detengono complessivamente il 45,84 per cento del capitale e hanno sottoscritto un accordo di sindacato di blocco e di voto. La Sezione esclude la prima forma di controllo, quella di diritto, per difetto della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
Quanto al controllo di fatto, il Collegio valorizza le clausole statutarie: le decisioni di rilievo strategico — trasferimento di marchi e beni essenziali, costituzione di società o assunzione di partecipazioni in attività fieristiche — richiedono il voto favorevole di soci rappresentanti almeno l’85 per cento del capitale. Analogo quorum è previsto per le materie dell’assemblea straordinaria, ivi comprese la fusione e la scissione. Tali soglie presuppongono l’apporto determinante dei soci privati, escludendo un’influenza dominante dei pubblici. Non ricorre neppure la terza ipotesi, quella negoziale.
Caduta la qualificazione di Fiere di Parma come società a controllo pubblico, le ulteriori acquisizioni operate tramite essa non sono partecipazioni indirette della Regione e non rilevano ai sensi del T.U.S.P., compreso il controllo dell’art. 5. La Sezione osserva che l’opposta lettura comprimerebbe la libertà d’impresa tutelata dall’art. 41 Cost., procedimentalizzando in chiave pubblicistica scelte di mercato della società.
Il parere è pertanto non favorevole nel merito: l’istanza non presenta i profili di convergenza con l’art. 5 del T.U.S.P., poiché l’Ente non ha una partecipazione qualificabile come indiretta ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. g). Restano impregiudicate le valutazioni della Corte nell’esercizio delle altre funzioni.
Nota della Redazione
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