Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 316 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando sopravviene l’evento interruttivo previsto dall’art. 108 c.g.c., il giudizio deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla interruzione, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c.. Decorso inutilmente tale termine, l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La mancata riassunzione da parte dei soggetti legittimati a proseguire il rapporto processuale e l’assenza di qualsiasi atto di procedura determinano la declaratoria di estinzione. In applicazione dell’art. 109, comma 8, c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità della madre, deceduta, nella propria qualità di figlia maggiorenne inabile, invocando gli artt. 82 e ss. d.P.R. n. 1092/1973. L’Inps, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda, richiamando l’accertamento della Commissione Medica di Verifica di Roma, che aveva escluso, alla data del decesso della dante causa, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e contestando la prova della vivenza a carico.
Con ordinanza la Sezione aveva disposto una CTU per verificare l’inabilità al lavoro al momento del decesso. Il parere dell’UML aveva escluso il requisito medico-legale. Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta, con conseguente interruzione del processo disposta con ordinanza a verbale. All’udienza successiva le parti hanno dato atto della mancata riassunzione.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene agli effetti della mancata riassunzione del processo contabile dopo la dichiarazione di interruzione. Il giudice richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 108 c.g.c. individua le ipotesi di interruzione; l’art. 109, comma 6, c.g.c. impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione.
Il collegio sottolinea che l’art. 111, comma 4, c.g.c. qualifica l’estinzione come effetto che opera di diritto e che è dichiarato, anche d’ufficio, con sentenza. Ne deriva che il giudice non dispone di alcun margine valutativo una volta decorso il termine senza che sia intervenuta la riassunzione o altro atto di procedura.
Nel caso concreto, l’interruzione era stata disposta con ordinanza a verbale del 5 giugno 2024, in ragione del decesso della ricorrente. Successivamente a tale dichiarazione non risulta presentata alcuna istanza di riassunzione da parte dei soggetti aventi titolo a proseguire il giudizio ai sensi dell’art. 109 c.g.c., né risulta compiuto alcun atto di procedura. Il termine triennale decorrente dall’interruzione è pertanto spirato senza attività processuale utile.
La Corte dichiara quindi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c. In coerenza con il comma 8 della medesima disposizione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con pronuncia di nulla per le spese. La declaratoria definisce il giudizio senza esame nel merito della domanda previdenziale.
Nota della Redazione
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