Inammissibile l’accertamento della causa di servizio in costanza di rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 31 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il ricorso alla Corte dei conti volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, proposto dal dipendente ancora in servizio in funzione del futuro trattamento di quiescenza, è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174 del 2016, che richiede un previo provvedimento dell’ente previdenziale sulla domanda di pensione. La norma regolamentare di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001, come interpretata dalle Sezioni Riunite, non può derogare alla norma primaria né ai principi generali dell’ordinamento, essendo di rango inferiore. Il giudizio pensionistico è di mero accertamento del diritto e non può avere ad oggetto fatti, quali la sussistenza della causa di servizio, se non in via consustanziale all’accertamento del diritto stesso. Manca, inoltre, l’interesse ad agire, poiché il pregiudizio prospettato è eventuale e potenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e ancora in servizio, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, già valutata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio come non dipendente da fatti di servizio.
Egli ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento di tale dipendenza in funzione della futura pensione privilegiata, con corresponsione degli arretrati. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per difetto di previa domanda amministrativa e di interesse, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. La questione riguarda la possibilità di agire in via autonoma per l’accertamento di un elemento costitutivo del trattamento pensionistico prima del collocamento a riposo.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva in via preliminare che il ricorrente è ancora in servizio e che non risulta presentata alcuna istanza di pensione privilegiata all’INPS, nonostante il ricorso affermi il contrario. L’azione pertanto mira all’accertamento della sola dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del futuro trattamento di privilegio.
Su tale premessa, il ricorso è inammissibile per difetto del competente procedimento amministrativo. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona l’inammissibilità delle domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa: si tratta di un provvedimento dell’INPS su una domanda di pensione, non di un atto che definisce la domanda di causa di servizio.
La Corte prende espressamente le distanze dal n. 12/2023 delle Sezioni Riunite, che, muovendo dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, ammette l’accertamento della dipendenza in corso di rapporto. Una fonte regolamentare non può travolgere la norma primaria né i principi processuali: l’interpretazione delle Sezioni Riunite è analogica e non condivisa, poiché l’art. 12 riguarda il solo esito favorevole del procedimento, non quello di mancato riconoscimento. Ne deriva la violazione del contraddittorio, non potendo l’INPS intervenire nel processo né esercitare le prerogative del d.P.R. n. 461/2001.
Sussiste inoltre difetto di interesse ad agire: richiamando le Sezioni Unite n. 27187 del 2006 e la Sez. lavoro n. 6749 del 2012, il giudice ribadisce che non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto. Il pregiudizio è eventuale e potenziale.
Infine, il giudizio pensionistico di mero accertamento non consente di scrutinare sic et simpliciter la dipendenza da causa di servizio, che implica valutazioni medico-legali estranee al piano del diritto, se non in via consustanziale all’accertamento del diritto a pensione. La tutela del dipendente resta assicurata davanti al plesso TAR-Consiglio di Stato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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