Prescrizione dei ratei pensionistici e inerzia dell’amministrazione nella definizione della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 268 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei ratei di pensione decorre solo dal momento in cui il provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza è portato a conoscenza dell’interessato. Durante la pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto, il richiedente non è titolare di un credito azionabile né è tenuto a porre in essere atti interruttivi. Il ritardo nella definizione del procedimento non può essere invocato dall’amministrazione che lo ha causato per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali, in applicazione del principio per cui la prescrizione opera solo quando il diritto può essere fatto valere.
Il Fatto
Un soggetto già appartenente all’Arma dei Carabinieri, in congedo, proponeva domanda di pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero della Difesa concedeva il trattamento con proprio decreto, successivamente rettificato, con decorrenza dalla data della domanda. Pur essendo stati predisposti i conteggi comprensivi degli arretrati, l’INPS corrispondeva i ratei solo da una data successiva, eccependo la prescrizione di quelli anteriori al quinquennio precedente il decreto di riconoscimento.
Il ricorrente contestava tale operato richiamando l’art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, sostenendo che la prescrizione decorresse solo dal provvedimento concessivo. Chiedeva l’accertamento del diritto ai ratei arretrati e la condanna dell’INPS al pagamento, con oneri accessori.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso muovendo dal dato testuale dell’art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973, che esclude la decorrenza della prescrizione fino al giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell’interessato. Il richiamo normativo è ritenuto dirimente.
La Corte esamina la pronuncia richiamata dall’amministrazione previdenziale a sostegno dell’opposta tesi, rilevandone l’inconferenza: essa riguarda la data di decorrenza di una pensione già riconosciuta e non si attaglia al caso di specie, in cui il procedimento per il riconoscimento è rimasto pendente per inerzia dell’amministrazione per circa venti anni.
Nel caso concreto, durante la pendenza del procedimento amministrativo, il ricorrente non aveva titolo né era tenuto a compiere atti interruttivi. Soccorre la giurisprudenza del plesso contabile, secondo cui la prescrizione dei ratei opera solo da quando il provvedimento che conferisce o nega il trattamento è portato a conoscenza dell’interessato (Sez. I Giurisd. Centr. 2 febbraio 2024 n. 25).
Il Giudice sottolinea che il ritardo nella definizione del procedimento non può essere tratto a vantaggio dell’amministrazione che lo ha determinato, per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i principi della sentenza delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Quanto all’eccezione di compensazione per incumulabilità parziale, formulata in via subordinata, il Giudice ritiene di non doversene pronunciare perché prospettata in modo generico e non ancora oggetto di alcun provvedimento definitivo dell’amministrazione: lo scrutinio non può spingersi su una domanda ancora priva di decisione amministrativa. Le spese legali seguono la soccombenza dell’INPS, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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