Controllo Corte conti su acquisto quote: rileva la qualità di socio (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 36 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, cc. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, esclusivamente quando l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualifica di socio. L’acquisto di ulteriori quote in una società della quale l’Ente sia già socio non integra il presupposto oggettivo della fattispecie, con conseguente inammissibilità della richiesta sotto tale profilo. La tassatività degli atti deliberativi soggetti al vaglio preliminare non sottrae, tuttavia, l’operazione societaria alle altre forme di controllo, potendo la stessa confluire nella revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20 T.U.S.P., nell’ottica di un sistema integrato di controlli facente capo alla Corte dei conti.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’acquisto di una quota della partecipazione detenuta da un socio di una società a responsabilità limitata, escluso per giusta causa. L’operazione è finalizzata ad accrescere la partecipazione dell’Ente fino a esercitare un’influenza determinante sulle decisioni strategiche della società.
L’Ente, già socio sin dalla costituzione della società, ha chiesto il parere ai sensi dell’art. 5, cc. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, trasmettendo la delibera alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La questione sottoposta concerne la riconducibilità dell’acquisto di ulteriori quote al perimetro del controllo preventivo ivi previsto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo e la funzione assegnata alla Corte dei conti dalla novella del 2022, che ne ha delineato tempi, parametri ed esiti. Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera nomofilattica n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo sostanziale, pur nella veste formale del parere, finalizzata a scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta pubblica prima della sua attuazione.
Quanto ai parametri, la Corte è chiamata a verificare l’analitica motivazione dell’Ente su cinque profili: necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Resta fermo il vaglio sul rispetto degli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.
Sul piano della competenza, la Sezione afferma la propria legittimazione a deliberare, trattandosi di atto di ente locale. Quanto all’ammissibilità soggettiva, essa è riconosciuta, in linea con l’art. 8 del T.U.S.P. e con l’adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale.
Il nucleo decisivo attiene all’ammissibilità oggettiva. Richiamando la delibera delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione osserva che l’art. 5, c. 3, T.U.S.P. limita il proprio ambito ai soli due momenti in cui l’Ente entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. La sottoscrizione di aumenti di capitale o l’incremento di una partecipazione già posseduta non integrano l’acquisto di una partecipazione, ma il mero incremento di quella esistente.
Poiché il Comune era già socio e con l’operazione incrementa soltanto la quota detenuta, difetta il presupposto oggettivo: la richiesta è inammissibile. La Corte precisa però che l’esclusione dal controllo ex art. 5 non sottrae l’operazione ad altre forme di verifica. Essa può essere esaminata nella sede della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 T.U.S.P., in coerenza con il consolidato orientamento che configura in capo alla Corte dei conti un sistema integrato di controlli.
Nota della Redazione
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