Riliquidazione pensione per rinnovo CCNL e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 88 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per la riliquidazione del trattamento conseguente al rinnovo del CCNL, la sopravvenuta adesione della parte ricorrente alla richiesta di definizione formulata dall’ente previdenziale integra la cessazione della materia del contendere. La relativa declaratoria presuppone che la pretesa sia stata soddisfatta in corso di causa, così da escludere ogni utilità della pronuncia di merito. Le spese di giudizio possono essere compensate quando ricorrano idonei motivi, valutati alla luce della condotta processuale delle parti.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del comparto istruzione, ha promosso giudizio pensionistico per ottenere la riliquidazione del trattamento conseguente al rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2021. Esponeva di essere stata posta in congedo dal 1° settembre 2021 e di aver inutilmente richiesto il beneficio tramite patronato nel febbraio 2023, pur avendo già ricevuto i relativi arretrati riferiti al TFS.

Chiedeva quindi l’accertamento del diritto e la condanna dell’Inps alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati, con accessori di legge. L’ente previdenziale, costituitosi, riferiva di aver ricevuto la certificazione della posizione assicurativa solo in data successiva alla notificazione del ricorso e di aver provveduto alla riliquidazione con adeguamento della rata e arretrati a valere sulla rata di febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

La controversia attiene alla richiesta di riliquidazione della pensione a seguito del rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, materia su cui il Giudice richiama le precedenti decisioni della stessa Sezione (n. 20/2023, 185/2023 e 219/2023).

Nel corso dell’udienza di trattazione la difesa della pensionata ha aderito alla richiesta di definizione in tal senso formulata, con la conseguenza che la controversia deve essere definita in senso conforme attraverso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio rileva che la domanda di rideterminazione del trattamento era rivolta all’Inps, il quale risulta aver provveduto non appena entrato in possesso degli elementi necessari. L’ente aveva infatti rappresentato di aver acquisito la certificazione della posizione assicurativa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo solo in data 6 novembre 2024, quindi dopo la notificazione del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2024.

Da tale ricostruzione il Giudice trae il convincimento che non sussistano i presupposti per un addebito delle spese di giudizio all’ente previdenziale. Tenuto conto della circostanza descritta, ritiene sussistenti idonei motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Il Giudice Unico, in composizione monocratica, dichiara pertanto cessata la materia del contendere, con spese compensate. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria nei modi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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