Estinzione parziale debito società in house in liquidazione e sindacato consultivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 61 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione verso il Comune mediante datio in solutum e pagamento in contanti per un valore inferiore al credito vantato dal Comune non è vietata dall’ordinamento e non può essere valutata, alla luce delle regole che governano la fase della liquidazione societaria, sotto il profilo della correttezza né della conformità ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico. È rimessa ai liquidatori, avuto riguardo al valore effettivo delle poste attive e passive del bilancio della società, la scelta delle modalità con cui provvedere, nei limiti delle risorse residue, al pagamento del debito maturato verso il Comune. È inammissibile il quesito che, in sede consultiva, chieda se nell’operazione prospettata possa ravvisarsi un danno erariale, essendo tale valutazione rimessa alla Procura contabile al concretizzarsi di una specifica fattispecie e non essendo rinvenibile una logica di conseguenzialità immediata e diretta tra la prima e il secondo.

Il Fatto

Il Comune istante ha presentato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo chiedendo se, in caso di liquidazione di una società in house, risulti corretta l’operazione di estinzione del debito mediante una combinazione di pagamento parziale in contanti e retrocessione di immobili per un importo inferiore al credito vantato dal Comune stesso, e se tale soluzione sia conforme ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, evitando possibili profili di danno erariale.

La Sezione ha accolto la richiesta e, in via preliminare, ha riqualificato la domanda, individuando in essa due distinti quesiti: il primo sulla correttezza e conformità dell’operazione di estinzione parziale del credito; il secondo sulla possibilità che da tale operazione scaturisca un danno erariale.

La Motivazione della Corte

Sul piano dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta è stata formulata dal Sindaco, soggetto legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte ha ricondotto la fattispecie alla contabilità pubblica, poiché inerisce alla gestione del patrimonio dell’ente locale, alla liquidazione di una società in house e alla ripresa dei crediti vantati verso di essa.

La Sezione ha tuttavia precisato di non poter pronunciarsi ex ante sulla legittimità dell’operazione prospettata, trattandosi di scelta riconducibile alla discrezionalità amministrativa e implicante la conoscenza di circostanze di fatto, di diritto ed esigenze politiche che conducono alla liquidazione della società.

Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina della fase di liquidazione di cui agli artt. 2484 e seguenti cod. civ., con particolare riguardo all’art. 2487 e all’art. 2489 cod. civ.. I liquidatori sono tenuti ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e devono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, valutando le condizioni del mercato e il valore delle poste attive e passive. Essi possono soddisfare i creditori sociali mediante versamenti in denaro o cessione di beni.

Ha aggiunto che il credito del Comune altro non è che il valore della quota che il socio ha diritto di ricevere, se e nei limiti in cui le attività superino le passività. Se il socio è anche creditore, tale doppia posizione non può risolversi in danno degli altri creditori, secondo quanto desumibile dalla Cass. civ. Sez. VI ord. n. 23089 del 30.10.2014 e dalla Cass. pen. Sez. V n. 1923 del 16.1.2025.

Il secondo quesito è stato dichiarato inammissibile: la valutazione sull’eventuale danno erariale spetta alla Procura contabile e presuppone un approfondimento concreto e fattuale, non sussistendo un nesso di conseguenzialità immediata e diretta con il primo quesito. La Corte ha infine escluso che il parere possa elidere o attenuare posizioni di responsabilità, stante l’esimente prevista dagli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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