Cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 89 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, intervenuta nelle more del giudizio per effetto del rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, determina la cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente aderisca a tale richiesta. L’ente previdenziale che provveda non appena entrato in possesso degli elementi necessari, senza ingiustificato ritardo, non è soggetto a condanna alle spese, sussistendo idonei motivi di compensazione.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del comparto scolastico, ha promosso giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, per ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente al rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021. Collocata in congedo dal 1° settembre 2021, aveva già ricevuto gli arretrati relativi al TFS, mentre la riliquidazione della pensione era stata richiesta invano nel dicembre 2023.

Chiedeva pertanto l’accertamento del diritto e la condanna dell’Inps al pagamento delle differenze, con accessori di legge. L’Istituto, costituitosi, rappresentava di aver ricevuto la certificazione della posizione assicurativa dall’Ufficio Scolastico Provinciale solo dopo la notificazione del ricorso e di aver quindi riliquidato il trattamento, con adeguamento della rata e arretrati sulla rata di febbraio 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico delle Pensioni ha inquadrato la controversia nella richiesta di riliquidazione della pensione a seguito del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, richiamando le precedenti pronunce della stessa Sezione (n. 20/2023, n. 185/2023 e n. 219/2023) che hanno definito analoghe questioni.

Elemento decisivo è stata l’adesione della ricorrente alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formalizzata all’udienza di trattazione. Tale adesione ha reso conforme la definizione del giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Corte ha poi esaminato il profilo delle spese. Ha rilevato che la domanda di rideterminazione del trattamento è stata rivolta all’Inps, il quale è risultato aver provveduto non appena entrato in possesso degli elementi necessari, ovvero dopo la ricezione della certificazione della posizione assicurativa. Da ciò ha tratto la sussistenza di idonei motivi per la compensazione delle spese tra le parti, non essendo configurabile un ingiustificato ritardo dell’ente previdenziale.

Il giudizio si è quindi concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese, in composizione monocratica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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